Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 10885 del 28-06-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’applicazione delle norme introdotte dalle leggi n. 214/2011 e n. 44/2012 sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle pensioni. Dal 1° luglio 2012 i pagamenti superiori a 1.000 euro devono avvenire con strumenti elettronici, con esclusione di tredicesime e di alcune ipotesi di conguagli su pensioni ordinariamente inferiori a 1.000 euro. Sono inoltre disciplinate le modalità per i soggetti delegati impossibilitati a recarsi agli sportelli e la gestione transitoria dei pagamenti tra luglio e settembre 2012, con conto di servizio e possibile utilizzo dell’assegno di traenza.

Limitazioni all’uso del contante per il pagamento di pensioni ed emolumenti superiori a 1.000 euro

Limiti all’uso del contante per pensioni ed emolumenti della PA

Il documento riepiloga l’evoluzione normativa che impone alle Pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti di pagamento elettronici per la corresponsione di stipendi, pensioni, compensi continuativi ed altri emolumenti di importo superiore a 1.000 euro. L’obiettivo dichiarato è favorire modalità di pagamento più efficienti e coerenti con la digitalizzazione della PA e con la normativa attuativa della Direttiva sui Servizi di Pagamento.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina trova fondamento nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che all’art. 12, comma 2, inserisce il comma 4-ter nell’art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La norma prevede l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale, comprese:

  • carte di pagamento prepagate;
  • carte di cui all’art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tali strumenti devono essere utilizzati per il pagamento di stipendi, pensioni, compensi continuativi e ogni altro emolumento comunque destinato a chiunque, quando l’importo sia superiore a 1.000 euro.

Decorrenza del divieto di pagamento in contanti

La Legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del Decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, stabilisce all’art. 3, comma 3, che l’adeguamento alle nuove modalità di pagamento decorre dal 1° luglio 2012.

Da tale data l’Istituto non deve effettuare pagamenti in contante o con assegno per importi superiori a 1.000 euro relativi alle pensioni, sia per:

  • le rate correnti;
  • le nuove pensioni liquidate.

Esclusioni e casi particolari: tredicesima e conguagli una tantum

Il documento precisa che, nell’individuazione dei pagamenti che superano la soglia di 1.000 euro, non devono essere considerati gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità.

Per analogia, non sono soggetti alle limitazioni all’uso del contante nemmeno i pagamenti di pensioni che ordinariamente siano inferiori a 1.000 euro, anche quando, per singole rate, la soglia venga superata per effetto della concomitanza di:

  • arretrati pensionistici;
  • conguagli fiscali;
  • somma aggiuntiva, cosiddetta “quattordicesima”.

La procedura di trasmissione dei flussi agli uffici pagatori è stata adeguata introducendo l’informazione relativa all’importo dei conguagli una tantum pagati contestualmente alle rate di pensioni ordinariamente inferiori a 1.000 euro, per le quali il pagamento allo sportello può comunque essere disposto.

Pagamento tramite delegato e apertura di conto base o libretto postale

Sono disciplinati i casi dei soggetti che, entro il 30 giugno 2012, non abbiano indicato una modalità alternativa alla riscossione allo sportello perché impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute o per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso uffici postali o bancari.

Per questi soggetti, se alla data indicata esiste un delegato alla riscossione, quest’ultimo può chiedere, in deroga alla normativa vigente, l’apertura di:

  • un conto corrente base;
  • oppure un libretto di risparmio postale,

entrambi intestati al beneficiario, sul quale ricevere il pagamento.

Per ottenere l’apertura, il delegato deve consegnare a Banca o Poste Italiane S.p.A.:

  • copia della documentazione attestante la delega alla riscossione già autorizzata dall’Ente erogatore;
  • copia del documento di identità del beneficiario;
  • dichiarazione del delegato che attesti la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti del beneficiario che non gli hanno consentito di provvedere personalmente all’apertura del conto o del libretto.

Qualora il delegato non disponga più della copia della delega, può richiedere alle strutture INPS che gestiscono la pensione una copia autenticata della delega presente agli atti. Se la delega non è disponibile perché il fascicolo è archiviato in locali diversi dall’Ufficio INPS che gestisce la pensione, può essere rilasciata una dichiarazione redatta secondo il fac-simile allegato.

Gestione transitoria dei pagamenti tra luglio e settembre 2012

Per i beneficiari di trattamenti di importo superiore a 1.000 euro che, entro il 30 giugno 2012, non abbiano indicato un conto di pagamento su cui accreditare le rate pensionistiche, il documento prevede un periodo transitorio di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 2012.

In tale fase l’Istituto continua a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato scelga una modalità alternativa alla riscossione in contanti.

Operativamente:

  • Poste Italiane S.p.A. e le Banche sospendono i pagamenti e versano le somme su un conto di servizio transitorio e infruttifero;
  • il conto di servizio non comporta oneri per il beneficiario;
  • il pensionato può indicare entro il 30 settembre 2012 il conto corrente o il libretto bancario o postale su cui trasferire le somme;
  • se la scelta viene effettuata entro il termine, il trasferimento avviene senza spese o oneri per il beneficiario;
  • se il termine del 30 settembre decorre inutilmente, i prestatori dei servizi di pagamento restituiscono all’Istituto le somme accantonate sul conto di servizio.

Il documento segnala inoltre che, alla ricezione dei flussi di disposizione, Banche e Poste addebitano i conti dell’Istituto e depositano le somme sul conto di servizio. Di conseguenza, tali pagamenti risultano rendicontati all’Istituto come "pagati" e compaiono nelle procedure di consultazione, salvo successiva indicazione della modalità effettiva di pagamento. Se il pensionato non sceglie la nuova modalità entro il 30 settembre, gli importi sono restituiti come "riaccrediti".

Assegno di traenza nel periodo transitorio

Il comma 4-septies prevede che, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012, il pensionato possa comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza.

La stessa modalità si applica anche nel caso in cui il pensionato, non titolare di conto corrente o libretto postale e in precedenza pagato allo sportello di Poste Italiane S.p.A., scelga di localizzare il pagamento su un conto corrente o libretto bancario, poiché Poste Italiane S.p.A. non è in condizione di trasferire con bonifico le somme su un conto corrente bancario.

Sintesi operativa per gli uffici

Il documento, nel suo complesso, fornisce indicazioni operative per l’adeguamento dei pagamenti pensionistici alle nuove regole sul divieto di utilizzo del contante oltre 1.000 euro. Le principali ricadute riguardano:

  • l’obbligo di pagamento con strumenti elettronici dal 1° luglio 2012;
  • la gestione delle esclusioni per tredicesima e per alcune pensioni ordinarie inferiori alla soglia;
  • la possibilità di attivare conto base o libretto postale per i delegati in casi di impedimento del beneficiario;
  • la disciplina transitoria dei flussi tra luglio e settembre 2012;
  • l’utilizzo dell’assegno di traenza nel periodo transitorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.