LEGGE 30 luglio 1996, n. 398
Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art.85 del testo unico sulle norme per l'elezione della Camera (DPR 30/3/1957, n.361) sostituendo la locuzione "dalla convalida delle elezioni" con "dalla data dell'ultima proclamazione", spostando dunque il termine previsto dall'articolo a decorrere dalla proclamazione finale dei risultati. In prima applicazione il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La legge è operativa dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (entrata in vigore: 1996).
Modifica decorrenza termine dell'art.85 del T.U. elettorale
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