LEGGE 8 agosto 1996, n. 417
Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDifferimento dei termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n.335: la maggior parte delle deleghe è differita al 30 aprile 1997, mentre la delega di cui all'art.3, comma 21, è differita al 31 marzo 2000. Norma chiaramente temporanea: le scadenze sono ormai trascorse e la disposizione non ha più effetto operativo.
Proroga termini per l'esercizio delle deleghe legislative (legge 8.8.1995 n.335)
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