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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01446/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF, sanzioni e interessi relativi all’anno d’imposta 2014, sostenendo che l’atto fosse illegittimo perché fondato su una sentenza di primo grado che, a suo dire, era solo di mero accertamento e non provvisoriamente esecutiva; inoltre la sentenza presupposta non sarebbe stata definitiva, poiché appellata nei termini. Ha dedotto anche la nullità dell’intimazione per mancata allegazione della sentenza richiamata. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) motivazione apparente della sentenza d’appello per adesione acritica al primo giudice; (2) violazione delle norme sulla provvisoria esecutività, assumendo che una sentenza di rigetto non potesse costituire titolo esecutivo prima del giudicato; (3) violazione delle regole di competenza funzionale, perché la tempestività dell’appello avverso la sentenza presupposta avrebbe dovuto essere valutata solo dal giudice investito di quell’impugnazione; (4) omessa pronuncia sulla nullità dell’intimazione per mancata allegazione della sentenza presupposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello era congrua e sufficiente, perché aveva affrontato i punti decisivi della lite: definitività della sentenza presupposta, irrilevanza dell’allegazione della sentenza già conosciuta dalla contribuente, non necessità di attendere la definizione dell’appello pendente e tardività dell’impugnazione della contribuente rispetto alla sentenza di primo grado. Ha inoltre chiarito che, nel processo tributario, la sentenza di primo grado che respinge il ricorso del contribuente costituisce il titolo su cui l’amministrazione può fondare la riscossione nei limiti di legge, anche se verbalmente definita di rigetto. Ha escluso che solo il giudice dell’appello pendente potesse valutare la tempestività dell’impugnazione della sentenza presupposta, richiamando anche gli effetti espansivi ex art. 336, comma 2, c.p.c. In ordine all’allegazione, ha ritenuto infondato il motivo perché l’atto richiamato era certamente conosciuto dalla contribuente, che lo aveva impugnato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    La sentenza d’appello deve essere motivata in modo sufficiente e non meramente apparente; nella specie la motivazione è stata ritenuta congrua perché ha affrontato i punti decisivi della controversia.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a fondamento dell’obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’infrazione sostanziale, ritenendo infondata la doglianza.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare la provvisoria esecutorietà; la Corte ha chiarito che nel processo tributario la sentenza di primo grado reiettiva del ricorso costituisce titolo per la riscossione nei limiti di legge.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato in relazione alla definitività del giudicato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della definitività della sentenza presupposta ai fini della riscossione.

  • art. 67-bis D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha respinto l’assunto secondo cui una sentenza di mero accertamento non sarebbe utilizzabile per la riscossione nel caso deciso.

  • art. 68 D.Lgs. 546/1992

    Utilizzato dalla Corte per affermare che, dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso, il tributo è dovuto nei limiti previsti dalla norma e la sentenza sostituisce l’atto impugnato.

  • art. 6, comma 11, D.L. 119/2018

    La Corte ha escluso l’applicabilità della sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione, poiché la scadenza del termine lungo per appellare la sentenza presupposta non rientrava nell’intervallo previsto dalla norma.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"

    L’onere di allegazione riguarda i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente; nel caso concreto la sentenza richiamata era conosciuta perché la contribuente l’aveva impugnata.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per escludere il rischio di conflitto tra giudicati: l’eventuale riforma della sentenza presupposta travolgerebbe gli atti e i provvedimenti dipendenti, compresa l’intimazione fondata su quella sentenza.

  • art. 338 c.p.c.

    Richiamato in via analogica per spiegare che il giudice dell’intimazione può valutare la definitività della sentenza presupposta ai fini della riscossione, fermo restando l’effetto della successiva riforma del giudicato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme a favore dell’Agenzia e della Cassa delle ammende per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza di primo grado che respinge il ricorso del contribuente può costituire il presupposto della riscossione, nei limiti previsti dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992, anche se viene qualificata come sentenza di rigetto e non come sentenza di condanna in senso civile.
  • L’obbligo di allegazione degli atti richiamati dall’amministrazione finanziaria sussiste solo per i documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente; se l’atto è già noto e impugnato dal destinatario, la mancata allegazione non determina invalidità per difetto di difesa.
  • Il giudice investito dell’impugnazione dell’atto di riscossione può verificare, ai fini della legittimità dell’atto stesso, se la sentenza presupposta sia divenuta definitiva; tale valutazione non è riservata in via esclusiva al giudice del separato giudizio di impugnazione della sentenza presupposta.
  • La possibile successiva riforma della sentenza presupposta non impedisce al giudice di legittimare l’atto di riscossione fondato sul suo preteso giudicato, perché operano gli effetti espansivi esterni della riforma o cassazione sui provvedimenti dipendenti.
  • La motivazione d’appello non è apparente quando, pur sintetica, affronta i punti decisivi della controversia e rende comprensibile la ratio della decisione, anche mediante adesione alle argomentazioni del primo giudice.
  • La sospensione dei termini di impugnazione prevista da disposizioni speciali in materia tributaria si applica solo entro i limiti temporali espressamente stabiliti dalla legge; fuori da tali limiti il termine lungo per appellare decorre ordinariamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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