DECRETO 12 novembre 1996, n. 612
Regolamento recante norme sul Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ministeriale (1996) che disciplina il Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art.36 l.454/1961 e applicabile alle operazioni di credito agrario ai sensi dell'art.43 del TUB. Definisce operazioni ammissibili, percentuali di copertura (es. 75% per investimenti, 55% per consolidamento e prestiti pluriennali; per operazioni fino a 18 mesi con agevolazioni: 55% fino a €104.000 e 35% fino a €775.000), contribuzioni trimestrali (0,30% standard; 0,25% per investimenti >60 mesi, con integrazione 0,05% a carico delle banche), modalità di attivazione e istruttoria (intervento a chiusura della procedura esecutiva o su autorizzazione del Fondo), esclusioni per mancata documentazione o irregolarità e termini per il rimborso (90 giorni). Si applica alle operazioni deliberate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Regolamento Fondo interbancario di garanzia per il credito agrario
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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