Deliberazione n. 596 del 06/08/2026
Provvedimento del 6 agosto 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 28 luglio 2026 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione sulla piattaforma Instagram del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali versioni acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited delle misure urgenti per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 596 del 6 agosto 2026, ha ratificato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited il provvedimento d’urgenza adottato il 28 luglio 2026 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. L’intervento è originato dalla segnalazione di una persona interessata relativa al possibile rischio di diffusione, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato mediante la piattaforma Instagram.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il procedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il proprio consenso, di effettuare una segnalazione al Garante.
Il medesimo art. 144-bis prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
Segnalazione e procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram.
Verificata la compatibilità dei fatti segnalati con la disciplina dell’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 421 del 28 luglio 2026. La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 28 luglio 2026. Il Garante ha inoltre acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione presente agli atti.
Misure urgenti imposte alle società
La determinazione dirigenziale, successivamente ratificata, ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
- l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash per consentire l’attuazione delle misure di prevenzione della diffusione;
- la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure utilizzate per la conservazione protetta del materiale.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, salvo successiva ratifica del Garante.
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha quindi ratificato integralmente il provvedimento n. 421/2026 adottato il 28 luglio 2026 nei confronti delle due società del gruppo Meta.
Esito e sanzioni
Il provvedimento ha natura cautelare e correttiva, finalizzata a prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e a preservare eventuali elementi probatori. Dal testo non risulta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né sono indicati criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR.
Punti principali
Base normativa dell’intervento
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma impone al Garante di decidere entro quarantotto ore.
Segnalazione alla piattaforma
La persona interessata ha segnalato il possibile rischio di diffusione del materiale e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione.
Misure urgenti adottate il 28 luglio 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
È stata inoltre prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma. La conservazione deve avvenire esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 596 del 6 agosto 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 421 del 28 luglio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Non è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.
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