L.R. Campania 33/2016
"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126". [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce legittimo un debito fuori bilancio della Regione Campania pari a euro 751.081,23, derivante da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. 118/2011. Il pagamento è finanziato con risorse del bilancio 2016 e avviene con riserva di ripetizione in caso di opposizione. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Riconoscimento di un debito fuori bilancio della Regione Campania
Riconoscimento di un debito fuori bilancio della Regione Campania
La legge interviene per il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio della Regione Campania, derivante da provvedimenti esecutivi emessi dall’autorità giudiziaria. Si tratta di una disciplina puntuale e riferita a una specifica posizione debitoria, con effetti finanziari limitati al relativo esercizio di bilancio.
Oggetto e presupposti del riconoscimento
Il provvedimento qualifica come legittimo, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, un debito fuori bilancio:
- pari a complessivi euro 751.081,23;
- derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall’autorità giudiziaria;
- descritto nell’allegato A e nelle schede di rilevazione della partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale 4 ottobre 2016, n. 531.
Il contenuto della legge non introduce una disciplina generale, ma si limita a formalizzare il riconoscimento di una specifica obbligazione già sorta.
Copertura finanziaria e imputazione contabile
Il finanziamento del debito è disposto a valere sulle risorse disponibili, in termini di competenza e di cassa, sugli stanziamenti della:
- Missione 01;
- Programma 10;
- Titolo 01;
- bilancio per il corrente esercizio finanziario.
La legge individua quindi la copertura nell’ambito del bilancio di competenza dell’esercizio in corso alla data del provvedimento.
Pagamento ai creditori e riserva di ripetizione
Il pagamento in favore dei creditori è autorizzato con espressa riserva di ripetizione nell’eventualità di un giudizio di opposizione. La previsione tutela la Regione qualora l’esito dell’eventuale contenzioso successivo renda non dovuto, in tutto o in parte, quanto corrisposto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi con efficacia immediata rispetto al momento pubblicativo previsto dall’atto.
Rilievo pratico e attualità
L’atto ha natura strettamente puntuale e concerne un debito specifico già definito nel 2016 e riferito a un esercizio finanziario determinato. Per questo motivo ha oggi rilievo essenzialmente storico-contabile e non presenta una utilità applicativa generale per casi futuri.
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