Ordinanza del 02/02/2021 n. 2243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il motivo incidentale della contribuente: l'avviso di accertamento notificato 41 giorni dopo l'accesso (in data 31/10/2006 e notificato 11/12/2006) è nullo per violazione dell'art.12, comma 7, della L. n.212/2000; ne consegue la nullità dell'accertamento e delle sanzioni correlate, la cassazione della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso della contribuente. Le spese di merito si compensano; la parte ricorrente è condannata alle spese di legittimità liquidate in Euro 9.000,00 oltre oneri e spese forfettarie.
Ricorso per cassazione su accertamento fiscale e sanzioni connesse per accesso dell'Agenzia delle Entrate e violazione del termine dilatorio di 60 giorni
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