Cassazione Civile, Ordinanza n. 13503/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commissario)
La controversia
La società, insieme al proprio legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo avverso la decisione del Tribunale di annullare il decreto di omologazione del concordato preventivo. Il ricorso era articolato in quattro motivi, ma nelle more del giudizio di legittimità è sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della società da parte del Tribunale. La questione decisa in Cassazione riguarda quindi non il merito delle censure, ma l’effetto processuale della sopravvenuta sentenza di fallimento sul giudizio pendente contro l’annullamento dell’omologazione del concordato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che, sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della società nelle more del giudizio, il rapporto tra procedura di concordato e fallimento è di mero coordinamento e non di pregiudizialità tecnica; di conseguenza, le censure contro l’annullamento dell’omologazione del concordato devono essere veicolate nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento, che assorbe l’intera controversia sulla crisi d’impresa. Poiché pendeva separato ricorso contro la sentenza di fallimento, il giudizio avverso la pronuncia sul concordato è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza estranea all’oggetto del giudizio.
Norme richiamate
richiamati come base normativa della decisione del tribunale che aveva annullato il concordato preventivo omologato.
indicato tra gli eventi che, nel sistema concorsuale, possono condurre agli sviluppi della procedura di concordato e al coordinamento con il fallimento.
richiamato come una delle disposizioni che scandiscono gli esiti della procedura di concordato e il rapporto con l’eventuale fallimento.
richiamato come norma rilevante nel coordinamento tra concordato preventivo e fallimento.
richiamato come norma rilevante nel coordinamento tra concordato preventivo e fallimento.
indicato quale rimedio che assorbe l’intera controversia relativa alla crisi d’impresa, imponendo di far valere lì le censure contro la pronuncia sul concordato.
art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
utilizzato per disporre l’integrale compensazione delle spese in presenza di una grave ed eccezionale ragione sopravvenuta.
richiamato per la disciplina delle spese poi interpretata alla luce della sopravvenienza del fallimento.
Corte cost. n. 77/2018
richiamata quale arresto che ha inciso sull’interpretazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., consentendo la compensazione integrale in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Tra concordato preventivo e fallimento non opera una pregiudizialità tecnica, ma un rapporto di mero coordinamento: il sopravvenire del fallimento incide sul giudizio pendente relativo al concordato.
- Se interviene la dichiarazione di fallimento nelle more dell’impugnazione avverso la statuizione che ha inciso sull’omologazione del concordato, le censure contro tale statuizione devono essere riproposte nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento, che assorbe la controversia sulla crisi d’impresa.
- Il giudizio di impugnazione contro la decisione sul concordato diviene improcedibile quando, nelle more, sia stata pronunciata la sentenza di fallimento della medesima impresa e contro quest’ultima sia pendente un autonomo rimedio.
- La sopravvenienza di un fatto estraneo all’oggetto del giudizio, idoneo a determinarne la definizione processuale senza esame del merito, può costituire grave ed eccezionale ragione per la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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