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Regolamento

R.R. Marche 1/2016

Disciplina delle serre solari ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)

Normativa regionaleR.R. Marche 1/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale disciplina, nelle Marche, caratteristiche, limiti dimensionali e requisiti prestazionali delle serre solari ai fini del risparmio energetico. Stabilisce dove possono essere realizzate, vietandole in specifiche zone o manufatti di pregio, e richiede una riduzione minima del 5% dei consumi per il riscaldamento invernale. Si applica agli interventi presentati con SCIA secondo la normativa edilizia vigente.

Disciplina delle serre solari in edilizia

Disciplina delle serre solari in edilizia

Il regolamento regionale delle Marche definisce le caratteristiche delle serre solari come sistemi passivi di controllo ambientale finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche e del comfort abitativo. La disciplina si applica agli interventi edilizi ricadenti nel territorio regionale e opera in attuazione della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17.

Ambito di applicazione e finalità

La serra solare è configurata come elemento edilizio destinato a captare e accumulare energia solare per ridurre le dispersioni termiche dell’ambiente con cui confina. Può essere prevista sia nei nuovi edifici sia negli edifici esistenti, addossata o integrata all’edificio, anche su facciate intere o parti di esse.

Divieti e limiti localizzativi

La serra solare non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone. La sua realizzazione è esclusa:

  • nelle zone omogenee A, anche se diversamente denominate, salvo gli edifici realizzati successivamente al 1° gennaio 1950 e privi di valore architettonico;
  • negli edifici individuati dagli strumenti urbanistici come manufatti di valore storico-architettonico;
  • nei manufatti storici extraurbani individuati dal PPAR e dai piani regolatori adeguati allo stesso.

I Comuni possono inoltre adottare varianti urbanistiche, con la procedura prevista dalla legge regionale n. 34/1992, per individuare altre zone o manufatti nei quali, per ragioni storiche, architettoniche o paesaggistiche, la realizzazione delle serre solari è vietata.

Requisiti energetici e documentazione

L’intervento deve garantire un risparmio energetico per la climatizzazione invernale non inferiore al 5% per ciascuna unità immobiliare interessata. La verifica si effettua confrontando l’indice di prestazione energetica totale invernale dell’unità con serra solare e quello dell’unità priva della serra, secondo la formula indicata dal regolamento.

Il raggiungimento della soglia minima è attestato mediante il deposito, insieme alla SCIA edilizia, degli attestati di qualificazione energetica conformi alla normativa statale. Nel caso di intervento unitario su un intero edificio, la verifica deve riguardare tutte le unità immobiliari oggetto dell’intervento.

Caratteristiche costruttive e funzionali

La serra solare:

  • non richiede impianti per il riscaldamento o il raffrescamento;
  • deve essere dotata di adeguati sistemi di schermatura solare delle superfici vetrate per evitare il surriscaldamento estivo;
  • deve essere corredata di un manuale d’uso da allegare alla documentazione depositata in Comune con la SCIA e da consegnare agli utilizzatori.

La superficie finestrata deve rispettare specifici rapporti minimi:

  • almeno il 50% della superficie verticale delle pareti della serra prospettanti verso l’esterno, con almeno il 50% apribile;
  • in ogni caso, una superficie apribile almeno pari a 1/8 della somma delle superfici di pavimento della serra e dei locali abitativi confinanti o ad essa prospicienti.

La profondità complessiva, misurata all’esterno della parete e comprensiva di ogni elemento, non può superare 2 metri dalla facciata a cui la serra è addossata. Per gli edifici residenziali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, in deroga al limite di profondità la superficie di pavimento della serra non può comunque superare il 20% della superficie utile abitabile dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata.

Igiene, ventilazione e impianti dei locali confinanti

La serra solare non deve compromettere i requisiti igienico-sanitari dei locali confinanti. Deve quindi garantire i necessari ricambi d’aria mediante parti apribili adeguate; se ciò non è possibile senza pregiudicare il rendimento termico minimo necessario a conseguire il risparmio energetico richiesto, i locali confinanti devono essere dotati di impianti meccanici per il ricambio dell’aria.

Serre solari in edifici plurifamiliari o con più unità immobiliari

Negli edifici composti da più unità immobiliari, le serre solari devono integrarsi armonicamente con l’edificio. A tal fine devono avere caratteristiche architettoniche, tipologiche, estetiche e formali uniformi per l’intero edificio o per interi fronti e devono salvaguardare eventuali parti di pregio storico, artistico o architettonico, come allineamenti, partiture di facciata ed elementi costruttivi o decorativi.

In sede di presentazione della SCIA deve essere presentato un progetto unitario riferito all’intero edificio o all’intero prospetto, anche se le singole serre possono essere realizzate in tempi diversi.

Modalità operative

Le modalità operative o esplicative per la presentazione dei progetti sono demandate a un apposito decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

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