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Legge

L.R. Marche 4/2016

Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34, 15 ottobre 2001, n. 20, 30 giugno 2003, n. 14, 26 febbraio 2008, n. 3 e 28 dicembre 2010, n. 22

Normativa regionaleL.R. Marche 4/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza gli uffici assembleari della Regione, sostituendo la figura del direttore generale con il segretario generale e adeguando le norme su struttura, personale e trattamento economico. Prevede effetti dal 1° aprile 2016 per alcune disposizioni, entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e copertura finanziaria nel bilancio 2016/2018, con adeguamenti del fondo dirigenti entro due mesi.

Riorganizzazione degli uffici assembleari e della dirigenza del Consiglio regionale

Riorganizzazione degli uffici assembleari e della dirigenza del Consiglio regionale

La legge interviene sull’assetto organizzativo del Consiglio regionale della Regione, modificando varie disposizioni della l.r. 14/2003 e di altre leggi regionali collegate. L’obiettivo è ridefinire la figura apicale della dirigenza, aggiornare la disciplina organizzativa e coordinare gli aspetti finanziari con il bilancio 2016/2018.

Nuova figura del Segretario generale

La denominazione di “Direttore generale”, ove ricorrente nella l.r. 14/2003, è sostituita con “Segretario generale”. La riforma incide quindi sulla nomenclatura e sull’inquadramento della struttura apicale del Consiglio regionale.

Riordino dell’assetto organizzativo e inquadramento della dirigenza

La figura di Segretario generale viene ricondotta a una struttura organizzativa di massima responsabilità ai sensi del CCNL 23 dicembre 1999, articolo 27, comma 5. Essa confluisce nella dotazione organica della dirigenza, che resta comunque determinata nei limiti della Tabella A allegata alla l.r. 14/2003 e successive modificazioni.

A seguito del riordino, devono essere svolti gli adempimenti previsti dal CCNL per la rideterminazione del Fondo per le indennità di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio, con il vincolo che la spesa annua regionale resti inferiore a quella derivante dalla somma, per l’anno 2014, delle risorse di tale Fondo e delle somme destinate al trattamento economico del direttore generale.

Trattamento economico del Segretario generale

In prima applicazione, le indennità di posizione e di risultato del soggetto incaricato come Segretario generale sono definite provvisoriamente sulla base del migliore trattamento riconosciuto ai dirigenti dei servizi assembleari. Il relativo onere grava sul Fondo per la remunerazione di tali indennità come esistente alla data di entrata in vigore della legge.

Entro due mesi dall’entrata in vigore devono essere completati gli adempimenti per l’adeguamento del Fondo e per il conguaglio del trattamento economico spettante al Segretario generale.

Ulteriori modifiche all’ordinamento interno del Consiglio

La legge apporta anche modifiche puntuali ad altre disposizioni della l.r. 14/2003 e ad altre leggi regionali richiamate nel titolo, incluse modifiche, integrazioni e sostituzioni di singoli commi o articoli, oltre all’abrogazione di specifiche previsioni. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto materiale delle nuove formulazioni, ma ne conferma l’intervento di aggiornamento normativo.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge si utilizzano le risorse già iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” del bilancio di previsione 2016/2018.

Per l’applicazione dell’articolo 7 sono previste variazioni compensative sugli stanziamenti:

  • riduzione di euro 68.000,00 per il 2016;
  • riduzione di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
  • corrispondente aumento, nella medesima Missione 1, del programma 01 “Organi istituzionali” a favore del Fondo per le indennità di posizione e di risultato della dirigenza.

Per l’applicazione dell’articolo 2 sono autorizzate corrispondenti variazioni compensative relative al fondo per la remunerazione del salario accessorio del personale. Le variazioni finanziarie necessarie alla gestione sono effettuate d’intesa tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza; le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza relative al bilancio del Consiglio devono essere comunicate all’Assemblea per la presa d’atto.

Per gli anni successivi al 2018, le spese derivanti dalla legge sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

Decorrenza ed efficacia temporale

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 9 si applicano dal 1° aprile 2016. La legge è inoltre dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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