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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129

Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

Normativa italiana002G0161Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Modifica transitoria dell'art.19 del DPR 30/4/1999 n.162 (2002): gli impianti sprovvisti di certificazione CE o licenza di esercizio sono considerati legittimamente in servizio se il proprietario trasmette l'esito positivo del collaudo al competente ufficio comunale entro il 30 settembre 2002. Il collaudo poteva essere eseguito da organismi previsti dalla legge 1415/1942 e dall'ISPESL, da organismi di certificazione, dall'installatore con sistema qualità certificato o tramite autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata. Si tratta di una misura temporanea con termine espresso (30/09/2002).

Proroga termine collaudo ascensori (DPR 162/1999, art.19)

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