L.R. Molise 3/2014
Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 3/2014 aggiorna la legge n. 25/2008 sul recupero di sottotetti, locali interrati e seminterrati e porticati, estendendo la disciplina anche ai locali a piano terreno, ridefinendo alcune nozioni edilizie, escludendo le aree a rischio di inondazione e prevedendo una riduzione del 30% per taluni oneri/parametri. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed entro i limiti temporali e oggettivi della legge 25/2008 come modificata.
Modifiche alla disciplina regionale sul recupero di sottotetti, locali interrati e seminterrati, porticati e locali a piano terreno
Modifiche alla disciplina regionale sul recupero di sottotetti, locali interrati e seminterrati, porticati e locali a piano terreno
La legge regionale del Molise n. 3 del 29 gennaio 2014 interviene sulla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25, aggiornandone l’ambito applicativo e alcune definizioni tecniche in materia edilizia. La disciplina resta limitata al territorio regionale molisano e opera nei limiti temporali e oggettivi propri della legge modificata.
Ambito di applicazione e esclusioni
La modifica amplia il perimetro degli interventi contemplati dalla legge n. 25/2008, includendo anche i locali a piano terreno accanto a sottotetti, locali interrati e seminterrati, nonché porticati. Viene inoltre precisato che la legge non si applica alle costruzioni esistenti in aree a rischio di inondazione.
Sono inoltre confermate alcune condizioni già richieste per l’accesso al recupero, con una specificazione temporale: gli edifici devono risultare, alla data del 30 ottobre 2013, ultimati nell’intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto della normativa vigente oppure preventivamente sanata.
Definizioni tecniche e criteri di calcolo
La legge aggiorna le definizioni edilizie rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina, introducendo o precisando:
- la superficie utile lorda (S.U.L.), che comprende le superfici di tutti i piani fuori ed entro terra, misurate al lordo degli elementi verticali e di alcuni elementi accessori;
- la regola per i porticati, che non concorrono al calcolo della S.U.L. se a uso pubblico, concorrono al 50% se a uso condominiale e al 100% se a uso privato;
- la superficie lorda di pavimento, intesa come misura degli spazi considerati abitabili o agibili, rilevante per il carico urbanistico, con esclusione dei porticati;
- la superficie non residenziale, che include anche i porticati;
- la superficie coperta, con una disciplina specifica per i porticati, ammessi solo come pertinenza del fabbricato e computati al 50% se inferiori al 50% della superficie coperta del fabbricato, mentre l’eventuale eccedenza è computata integralmente.
È inoltre stabilito che le superfici coperte di terrazzi e logge, sia in aggetto sia arretrate rispetto alla sagoma del fabbricato, non concorrono al calcolo del volume edificabile, purché aperte almeno su un lato.
Estensione del recupero ai locali a piano terreno
Il testo modificato sostituisce, in più disposizioni della legge del 2008, il riferimento ai “piani” con quello ai locali a piano terreno, sia con riguardo al recupero sia con riguardo al loro riutilizzo e alla loro superficie commerciale. Ne consegue che la disciplina regionale non si limita più ai soli sottotetti o locali interrati/seminterrati, ma si estende anche a specifici spazi al piano terra nei termini previsti dalla legge base.
Riduzione del 30% per specifici parametri/oneri
Per alcune previsioni dell’articolo 7 della legge n. 25/2008 viene introdotta l’indicazione che gli importi o i valori considerati sono ridotti del 30%. Il testo non dettaglia ulteriormente, nel presente consolidato, la natura esatta del parametro interessato, ma la riduzione opera nei punti modificati della disciplina previgente.
Rapporti con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi
Viene aggiunto un principio di prevalenza della legge regionale, secondo cui, nei limiti del suo ambito di applicazione temporale ed oggettivo, la legge prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali. Si tratta di una clausola di prevalenza rilevante per l’operatività degli interventi disciplinati.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.
Obsolescenza
L’atto non è di per sé abrogato dal testo fornito, ma ha natura di legge di modifica riferita a una disciplina edilizia con ambito temporale e oggettivo circoscritto; pertanto, nella pratica, conserva utilità solo in relazione agli interventi ancora riconducibili alla legge n. 25/2008 come modificata e nei limiti del suo concreto ambito applicativo.
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