Prescrizioni del Garante n. 71 del 08/02/2024
Provvedimento dell'8 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto il reclamo proposto contro Google LLC per ottenere la deindicizzazione di due URL, associati al nome dell’interessato, che rinviavano a articoli del 2018 su una vicenda di tentata estorsione e su conseguenti provvedimenti ecclesiastici. Valutati il decorso del tempo, l’esito favorevole o comunque non pregiudizievole per l’interessato, il suo reintegro nel ministero sacerdotale e l’assenza di un attuale interesse pubblico prevalente, l’Autorità ha ritenuto fondata la richiesta di rimozione dai risultati di ricerca. È stata quindi ingiunta a Google LLC la deindicizzazione entro 20 giorni, con obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.
Google LLC: accoglimento del reclamo per deindicizzazione di URL associati al nome dell’interessato su vicenda penale e canonica obsoleta
Google LLC: deindicizzazione di URL associati al nome del reclamante per vicenda obsoleta
Il Garante ha esaminato un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la rimozione dai risultati di ricerca, in associazione al nome dell’interessato, di due URL che rinviavano a articoli di stampa del 2018 relativi a una vicenda penale e a provvedimenti ecclesiastici. Il procedimento trae origine dall’istanza ex art. 77 GDPR presentata dall’interessato, rimasta senza accoglimento da parte del motore di ricerca.
Il reclamo e i fatti richiamati
Il reclamante ha chiesto la deindicizzazione di contenuti giornalistici che riportavano la notizia della misura cautelare degli arresti domiciliari e, poi, della condanna di due giovani per tentata estorsione ai suoi danni, oltre che della sua sospensione dall’ufficio di parroco. Ha rappresentato che i titoli degli articoli contenevano espressioni particolarmente incisive, lesive del decoro e della dignità personale, e che la notizia era ormai obsoleta e non più pertinente, essendo trascorsi più di cinque anni dalla pubblicazione.
Il reclamante ha inoltre precisato che il processo penale si era concluso il 4 luglio 2019 con la condanna dei due giovani per estorsione e che le accuse nell’ambito del procedimento ecclesiastico erano state giudicate infondate. Successivamente, con attestazione della Curia del 15 dicembre 2023, è stato comunicato che egli era stato reintegrato nel ministero sacerdotale e che il procedimento penale canonico si era concluso con decreto extragiudiziale e revoca della sospensione dagli obblighi ministeriali; risultava, pertanto, assente qualsiasi procedimento penale canonico o disciplinare pendente.
Le difese di Google LLC
Google LLC, interpellata dall’Autorità, ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione. Ha argomentato che:
- la pubblicazione risaliva al 2018 e, quindi, non sarebbe trascorso un lasso di tempo sufficiente a fare venir meno l’interesse alla reperibilità;
- le informazioni sarebbero state ancora attuali in ragione del ruolo ricoperto dal reclamante;
- chiunque entrasse in contatto con il reclamante avrebbe dovuto poter conoscere il provvedimento adottato dalla diocesi, in applicazione dei criteri delle Linee guida del WP29;
- i contenuti avevano natura giornalistica.
Competenza e quadro normativo
Il Garante ha ritenuto applicabile il principio di stabilimento ex art. 3, par. 1, GDPR, considerando che Google svolge attività in ambito europeo attraverso proprie sedi, pur essendo il trattamento del motore di ricerca gestito direttamente da Google LLC, con sede negli Stati Uniti. Ha quindi richiamato la propria competenza a decidere il reclamo ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR.
Sul piano sostanziale sono stati richiamati gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, nonché i criteri delle Linee guida del 2014 e delle Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB, adottate il 7 luglio 2020, per la valutazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca. È stato altresì richiamato il criterio del pregiudizio derivante dal dato, secondo cui la presenza di un risultato di ricerca lesivo milita fortemente a favore della deindicizzazione, senza necessità che l’interessato dimostri specificamente tale pregiudizio.
Valutazione della fondatezza del reclamo
L’Autorità ha rilevato che gli URL rinviavano a notizie diffuse nel 2018 relative a una vicenda che si era conclusa senza alcuna condanna a carico del reclamante e che, al contrario, lo vedeva come vittima di reato. Ha inoltre valorizzato il fatto che il reclamante fosse stato reintegrato nel ministero sacerdotale con decreto vescovile del luglio 2022 e che fossero trascorsi oltre sei anni dalla pubblicazione degli articoli.
Alla luce di tali elementi, il Garante ha ritenuto che la persistente associazione delle notizie al nominativo dell’interessato, senza alcun aggiornamento, comportasse un pregiudizio alla sua vita e alla sua attività professionale. Tale pregiudizio è stato giudicato non più giustificato da ragioni di interesse pubblico, anche tenendo conto dell’avvenuto pensionamento.
Decisione e misure imposte
Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo con riferimento alla richiesta di deindicizzazione e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, ha ingiunto a Google LLC di rimuovere gli URL dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
È stata inoltre disposta, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate, precisando però che tale annotazione non potrà costituire precedente rilevante, per futuri procedimenti nei confronti del medesimo titolare, ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di valutazione strettamente legata alle specificità del caso concreto.
Adempimenti successivi e rimedi
Ai sensi dell’art. 157 del Codice, Google LLC è stata invitata a comunicare entro 30 giorni quali iniziative siano state intraprese per dare attuazione al provvedimento; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice.
Contro il provvedimento è stata indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo
Il reclamante, per il tramite del proprio difensore, ha chiesto a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca associati al suo nome di due URL che rinviavano a tre articoli di stampa del 2018. Gli articoli riferivano della misura cautelare degli arresti domiciliari e della successiva condanna di due giovani per tentata estorsione ai danni del reclamante, nonché della sua sospensione dall’ufficio di parroco.
Posizione del reclamante
Il reclamante ha sostenuto che i titoli degli articoli utilizzavano espressioni forti, lesive del decoro, dell’identità e della dignità personale, e che la notizia era ormai obsoleta e non più pertinente. Ha inoltre evidenziato che il procedimento penale si era concluso il 4 luglio 2019 con la condanna dei due giovani per estorsione e che le accuse nel procedimento ecclesiastico erano state giudicate infondate.
Difese di Google LLC
Google LLC ha negato la deindicizzazione sostenendo, da un lato, l’interesse generale alla reperibilità della notizia in ragione della sua recente pubblicazione nel 2018 e, dall’altro, la persistente attualità delle informazioni in considerazione del ruolo ricoperto dal reclamante. Ha inoltre richiamato la natura giornalistica dei contenuti e il possibile interesse informativo di chi entri in contatto con il reclamante.
Valutazione del Garante sul diritto all’oblio
Il Garante ha richiamato gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento, nonché i criteri elaborati dalle Linee guida del 2014 e dalle Linee guida n. 5/2019 dell’EDPB, osservando che la valutazione deve tenere conto non solo del tempo trascorso, ma anche del pregiudizio derivante dalla permanenza del dato nei risultati di ricerca. Nel caso concreto, gli URL rinviavano a notizie riferite a una vicenda conclusa senza condanna del reclamante, attivata da lui in quanto vittima di reato; inoltre egli era stato reintegrato nel ministero sacerdotale con decreto vescovile del luglio 2022.
Esito e misure disposte
L’Autorità ha ritenuto che la persistente associazione di tali notizie al nome del reclamante, senza aggiornamento, comportasse un pregiudizio alla sua vita privata e professionale, non più giustificato da ragioni di interesse pubblico, anche in considerazione dell’avvenuto pensionamento. Ha quindi dichiarato fondato il reclamo e ha ingiunto a Google LLC di rimuovere gli URL quali risultati di ricerca associati al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.
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