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Legge

L.R. Emilia-Romagna 7/2020

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 7/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina dal 1° gennaio 2021 le funzioni regionali in materia di patrimonio culturale in Emilia-Romagna, trasferendole dall’IBACN alla Regione, che ne assume beni, personale e rapporti giuridici. Riforma anche la l.r. 18/2000, disciplina contributi, programmazione e Comitato scientifico, e modifica altre leggi regionali. Abroga IBACN e norme collegate.

Riordino istituzionale delle funzioni regionali in materia di patrimonio culturale e soppressione dell’IBACN

Riordino istituzionale del patrimonio culturale in Emilia-Romagna

La legge attua una prima fase di riordino dell’organizzazione regionale nel settore del patrimonio culturale, in coerenza con la riforma del sistema di governo regionale e locale e con il Codice dei beni culturali. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Emilia-Romagna e produce i suoi effetti principali dal 1° gennaio 2021.

Finalità e nozione di patrimonio culturale

La Regione dichiara l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione amministrativa, rendendola più aderente alle competenze regionali. Ai fini della legge, il patrimonio culturale comprende beni culturali materiali e immateriali di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, beni paesaggistici e più in generale le risorse ereditate dal passato e gli aspetti dell’ambiente derivanti dall’interazione tra popolazioni e luoghi.

Trasferimento delle funzioni dall’IBACN alla Regione

Dal 1° gennaio 2021 i compiti e le attribuzioni dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna sono riassunti dalla Regione. Da quella data l’IBACN cessa ogni attività non finalizzata alla sua soppressione.

Restano fermi i seguenti effetti:

  • decadono gli organi dell’IBACN, salvo il revisore unico;
  • i beni, materiali e immateriali, anche strumentali, tornano alla Regione, con inventario e successivi verbali di consegna e trasferimento;
  • il personale regionale assegnato all’IBACN è riassegnato alla Regione, che utilizza prioritariamente tale personale;
  • la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi dell’IBACN relativi all’archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici.

Soppressione dell’IBACN e gestione commissariale

La Giunta regionale definisce gli indirizzi per l’attuazione delle operazioni di soppressione e nomina un commissario per la ricognizione e chiusura dei rapporti attivi e passivi diversi da quelli di archiviazione digitale. Il commissario è autorizzato a compiere gli atti degli organi decaduti necessari alla soppressione dell’Istituto.

La durata dell’incarico è di 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi. Il commissario si avvale delle risorse strumentali e umane trasferite alla Regione.

Alla scadenza della gestione commissariale:

  • l’IBACN è soppresso;
  • la Regione subentra in ogni rapporto attivo e passivo dell’Istituto;
  • il commissario ricognisce i rapporti e trasferisce la giacenza di cassa;
  • le somme impegnate a favore dell’Istituto e iscritte nei residui regionali sono versate all’entrata del bilancio regionale e riassegnate per far fronte ai rapporti subentrati;
  • la Giunta è autorizzata alle necessarie variazioni di bilancio.

Funzioni regionali in materia di patrimonio culturale

La Regione, oltre alle funzioni già disciplinate dalla l.r. 18/2000, assume quelle già attribuite all’IBACN nel settore del patrimonio culturale regionale. In particolare svolge attività di:

  • promozione, ricerca, indagine e valorizzazione del patrimonio culturale;
  • gestione del catalogo regionale integrato e definizione di programmi e metodologie uniformi di censimento;
  • consulenza e collaborazione verso soggetti pubblici e privati;
  • definizione e gestione dei sistemi informativi su musei, archivi e biblioteche, nonché dei flussi informativi sulla documentazione del patrimonio culturale utile anche alla pianificazione territoriale;
  • sostegno a conservazione, restauro, manutenzione e valorizzazione;
  • raccolta, conservazione, riproduzione e messa a disposizione del pubblico della documentazione culturale, anche tramite mediateca specializzata;
  • iniziative espositive ed educazione al patrimonio, con attenzione a cittadinanza e giovani;
  • mappatura digitale dei paesaggi dell’Emilia-Romagna e delle loro trasformazioni.

Modalità di svolgimento e contributi

Per l’esercizio di queste funzioni la Regione può intervenire direttamente con acquisti di beni e servizi, studi, ricerche e organizzazione di eventi. Può inoltre concedere contributi a soggetti pubblici o privati, inclusi gli enti del Terzo settore, per progetti e attività di valorizzazione, educazione e promozione.

Per il restauro e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici può riconoscere contributi in conto capitale anche per:

  • miglioramento della fruibilità;
  • innovazione tecnologica;
  • acquisto di attrezzature;
  • sistemazione di aree adiacenti.

I contributi sono disciplinati da convenzioni o accordi con soggetti pubblici e privati; i criteri e le modalità sono approvati dalla Giunta nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. La Giunta riferisce annualmente alla commissione assembleare competente sullo stato di attuazione delle politiche e dei progetti.

Comitato scientifico per il patrimonio culturale

È istituito il Comitato scientifico per il patrimonio culturale, organo consultivo e propositivo della Giunta regionale. Esso esprime pareri sulla programmazione regionale, sulle proposte normative e su altri interventi o progetti in materia di patrimonio culturale.

Il Comitato è nominato dalla Giunta tra personalità con adeguate competenze. Composizione, durata, funzionamento ed eventuali compensi sono definiti dalla Giunta, sentita la commissione assembleare competente, nel rispetto della normativa statale.

Modifiche alla disciplina regionale di biblioteche, archivi, musei e beni culturali

La legge riscrive la l.r. 18/2000, precisando che la Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione sui beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. Tra le principali funzioni rientrano:

  • sostegno ai sistemi bibliotecari, archivistici e museali;
  • raccordo con gli organi statali della tutela e gli istituti centrali ministeriali;
  • rilevazione dei patrimoni bibliografici, documentari e culturali presenti nel territorio;
  • costituzione del catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e del sistema informativo partecipato degli archivi storici;
  • definizione di standard di gestione e di professionalità;
  • consulenza per reti documentarie, sistemi museali e riorganizzazioni di istituti culturali;
  • cooperazione per conservazione, prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario;
  • coordinamento tra musei, biblioteche e archivi pubblici e privati;
  • promozione di ricerca, cooperazione, formazione, lettura, deposito legale e diffusione dei dati sugli istituti culturali;
  • sostegno all’acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore.

La Regione può svolgere interventi diretti, stipulare accordi o convenzioni con università, centri di ricerca, enti e associazioni, convenzioni con gli enti sede di deposito legale e concedere contributi per un’ampia gamma di interventi, tra cui servizi, strutture, digitalizzazione, biblioteche, musei, archivi, formazione, promozione della lettura e recupero di edifici destinati a sedi culturali. Sono ammessi anche contributi e convenzioni con soggetti del Terzo settore e con titolari di istituti culturali o raccolte di riconosciuto interesse, purché sia garantito l’accesso al patrimonio e ai servizi.

Programmazione regionale

La programmazione regionale in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali è affidata a un programma pluriennale, di norma triennale, approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta. Nella predisposizione della proposta la Giunta considera anche le indicazioni del Comitato scientifico e del Consiglio delle autonomie locali.

Il programma definisce in particolare:

  • obiettivi, priorità e indirizzi di riparto delle risorse tra i settori e le tipologie di intervento;
  • indirizzi e obiettivi generali per convenzioni e accordi;
  • parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.

Modifiche ad altre leggi regionali

La legge interviene anche su ulteriori testi regionali, tra cui:

  • il testo unico sull’organizzazione regionale, eliminando il riferimento all’IBACN;
  • la disciplina regionale sulla società dell’informazione, rafforzando le funzioni regionali di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici e imponendo a determinati soggetti l’uso di tali funzioni;
  • la disciplina sulla razionalizzazione delle locazioni passive, sopprimendo il richiamo all’IBACN;
  • la legge sui dialetti dell’Emilia-Romagna, prevedendo un piano annuale delle azioni, nuove modalità di attuazione, contributi, accordi e premi per tesi, nonché riducendo a un massimo di cinque i componenti del comitato;
  • altre disposizioni collegate, con sostituzioni di rinvii normativi e aggiornamenti dei riferimenti all’IBACN.

Disposizioni finanziarie

Per gli esercizi 2021 e 2022 gli oneri derivanti dagli articoli sul riordino del patrimonio culturale sono coperti con le risorse già autorizzate dalla l.r. 29/1995 e dalla l.r. 40/1998, nell’ambito delle missioni e dei programmi indicati nel bilancio 2020-2022. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2022 gli oneri sono coperti con le autorizzazioni di spesa disposte annualmente dalla legge di bilancio.

Regime transitorio

Ai procedimenti in corso al 1° gennaio 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi abrogate o modificate dalla nuova legge.

Fino alla conclusione della riorganizzazione, i direttori generali competenti possono confermare gli incarichi già in essere presso l’IBACN al 31 dicembre 2020 fino alla loro scadenza prefissata.

Abrogazioni e decorrenza dei richiami

Dal 1° gennaio 2021 sono abrogate la l.r. 29/1995, la l.r. 40/1998 e alcune ulteriori disposizioni puntuali indicate dalla legge. Inoltre, i richiami all’IBACN devono intendersi riferiti alla Regione Emilia-Romagna dalla data di cui all’articolo 2, comma 1.

Le modifiche introdotte dalla legge alle altre disposizioni regionali decorrono dal 1° gennaio 2021.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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