DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma trasferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano numerose funzioni in materia energetica, salvo alcune riserve statali. Disciplina inoltre concessioni idroelettriche, distribuzione dell’energia elettrica, rapporti con enti locali e trasferimento di impianti, personale e indennizzi. Molte disposizioni transitorie risultano oggi superate o con termini già scaduti.
Trasferimento di funzioni in materia di energia alle Province autonome di Trento e Bolzano
Trasferimento delle funzioni in materia energetica alle Province autonome
Il provvedimento attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano, per i rispettivi territori, le funzioni in materia di energia prima esercitate dallo Stato o da enti nazionali, nei limiti dello statuto speciale e delle norme richiamate. L’intervento è però accompagnato da una serie di riserve statali, regole speciali sulle concessioni e disciplina dei rapporti con enti locali e imprese elettriche.
Ambito delle competenze trasferite e riserve allo Stato
Sono trasferite alle Province autonome le funzioni relative a ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di energia di qualunque forma. Restano invece riservate allo Stato, tra l’altro:
- la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale e dei relativi programmi;
- la ricerca scientifica in campo energetico;
- gli impianti elettrici convenzionali sopra 300 MW termici e le reti di trasmissione nazionale sopra 150 KV;
- importazione ed esportazione di energia;
- i criteri tecnici generali e le norme tecniche essenziali degli impianti energetici;
- le caratteristiche tecniche e merceologiche dell’energia;
- l’impiego di materiali radioattivi e macchine radiogene;
- il nucleare, i rifiuti e le radiazioni ionizzanti, nei limiti indicati;
- le scorte petrolifere obbligatorie;
- l’elaborazione e diffusione dei dati statistici energetici. Per gli interventi relativi agli impianti di cui alla lettera c) è richiesto il parere obbligatorio della Provincia territorialmente interessata.
Attività elettriche degli enti locali e delle società locali
Nel territorio di Trento e Bolzano gli enti locali, anche tramite società di capitali e forme di gestione dei servizi pubblici locali, possono esercitare le attività elettriche previste dalla legge e compiere cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica tra i soggetti indicati dalla norma, nei limiti del decreto legislativo n. 79 del 1999. Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e alle società richiamati dal decreto per attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita dell’energia elettrica. La nozione di enti locali comprende comuni, unioni di comuni, consorzi e altre forme associative previste dall’ordinamento, oltre agli enti previsti dalla normativa speciale richiamata.
Grandi derivazioni idroelettriche e concessioni
Alle Province autonome spetta l’esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. I relativi archivi e documenti statali devono essere consegnati alla provincia interessata entro il 31 dicembre 1999. La disciplina contiene un complesso regime transitorio sulle concessioni:
- alcune concessioni già scadute al 31 dicembre 1998 erano prorogate fino al 31 dicembre 2001, con obbligo di comunicazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma;
- le concessioni rilasciate a Enel S.p.A. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 a favore di aziende o società degli enti locali scadevano o erano prorogate al 31 dicembre 2010;
- le concessioni diverse da quelle indicate scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti;
- i proventi derivanti dall’utilizzo delle acque pubbliche, inclusi i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche, spettano alla provincia competente per territorio. La disciplina delle concessioni idroelettriche e dei relativi canoni è rimessa alla legge provinciale, nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi statali fondamentali e degli obblighi comunitari.
Distribuzione dell’energia elettrica e regime fino al 2030/2031
Dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle Province autonome le funzioni statali relative alla concessione del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica nei rispettivi territori, inclusa la delimitazione degli ambiti territoriali. Le imprese già operanti e quelle cui sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell’Enel possono continuare o esercitare l’attività di distribuzione fino al 31 dicembre 2030, previa concessione provinciale coerente con il piano provinciale di distribuzione. Fino al rilascio della concessione, tali imprese possono comunque proseguire l’attività. Dal 1° gennaio 2031 le concessioni per la distribuzione dovranno essere affidate dalla provincia mediante gare bandite non oltre il quinquennio precedente, secondo la legge provinciale e nel rispetto degli obblighi comunitari. In alternativa, la provincia autonoma può prevedere una rimodulazione delle concessioni secondo la procedura richiamata dalla legge n. 207 del 2024, con intervento degli organi provinciali e parere di ARERA sui piani straordinari di investimento. Se un ente locale o un ente di cui alla disciplina speciale svolge insieme produzione e distribuzione, deve garantire la separazione contabile e amministrativa delle due attività. Con il trasferimento delle funzioni, le Province subentrano allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite.
Servizi pubblici, cessioni di energia e criteri tariffari
Le Province possono destinare a servizi pubblici, secondo legge provinciale, anche energia derivante da produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle società richiamate dalla norma. Possono inoltre destinare a tali fini l’energia elettrica prodotta in eccedenza da enti locali, imprese e società locali, società concessionarie e altri soggetti indicati, se esiste apposita convenzione con la provincia. La legge provinciale deve stabilire anche:
- i criteri per il prezzo dell’energia ceduta;
- i criteri per le tariffe di utenza;
- il limite secondo cui tali tariffe non possono superare quelle fissate dall’autorità energetica competente.
Trasferimento di impianti, indennizzi e personale
Quando un ente locale assume il servizio di distribuzione, gli impianti Enel presenti nel territorio sono trasferiti con decreto provinciale; su richiesta possono essere trasferiti anche i beni relativi a impianti di produzione dismessi. Il trasferimento comprende beni mobili e immobili, impianti di trasporto e trasformazione e i rapporti giuridici connessi. L’indennizzo è determinato secondo criteri differenti a seconda degli impianti interessati, con pagamento in via ordinaria in dieci anni, in venti semestralità, e con interessi sulle somme dovute secondo la disciplina richiamata. La relativa azione giudiziaria contro il provvedimento di liquidazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla comunicazione. Il personale dell’Enel addetto alla distribuzione viene trasferito con il passaggio degli impianti e conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto. È prevista anche la facoltà, entro sei mesi dal trasferimento, di optare per il mantenimento di alcune iscrizioni previdenziali pregresse.
Disposizioni organizzative provinciali e società strumentali
Le Province possono costituire enti strumentali o società a prevalente capitale pubblico con funzioni di esercizio delle attività elettriche, controllo tecnico delle aziende distributrici, costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione, assistenza tecnica e amministrativa e altri compiti attribuiti dalle Province. Alla costituzione dell’azienda provinciale viene trasferito il personale Enel indicato dalla norma, secondo contingenti definiti con decreto ministeriale e previa intesa.
Regime transitorio e norme finali
Nella fase iniziale di attuazione, le aziende provinciali possono operare transitoriamente per conto degli enti locali per garantire la continuità del servizio. Il personale e gli impianti Enel devono poi essere trasferiti secondo i piani provinciali e gli accordi tra Provincia ed enti locali. Restano inoltre non applicabili nel territorio delle Province di Trento e Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con il decreto. Molte norme transitorie e alcuni commi risultano oggi superati, abrogati o con effetti ormai esauriti.
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