DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1976, n. 752
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’uso e l’accertamento delle lingue italiana, tedesca e ladina nei rapporti di lavoro pubblico in provincia di Bolzano, la riserva proporzionale dei posti, i ruoli locali, i concorsi e la mobilità del personale. Prevede regole specifiche per attestati, censimento linguistico, formazione e tutele transitorie. Molte disposizioni sono oggi superate o abrogate.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di bilinguismo e ruoli locali in provincia di Bolzano
Norme di attuazione sul bilinguismo e sui ruoli locali in provincia di Bolzano
Il provvedimento detta la disciplina per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione in provincia di Bolzano, conciliando organizzazione del personale, proporzionale linguistica e tutela delle tre comunità linguistiche italiana, tedesca e ladina. Regola inoltre concorsi, attestati di conoscenza linguistica, dichiarazioni di appartenenza/aggregazione e mobilità del personale.
Requisito linguistico per l’accesso al pubblico impiego
Per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici in provincia di Bolzano è richiesto il possesso di una conoscenza adeguata dell’italiano e del tedesco, commisurata alle esigenze del servizio. Lo stesso requisito vale per il personale delle amministrazioni richiamate dallo statuto di autonomia e, in Trento, per gli uffici giudiziari e gli organi della pubblica amministrazione a competenza regionale, nei contingenti stabiliti d’intesa tra le autorità competenti.
L’indennità di bilinguismo, se prevista, è collegata al grado dell’attestato posseduto e non alla funzione svolta. Se il dipendente possiede un attestato superiore a quello richiesto per l’accesso alla funzione, l’indennità è calcolata sul livello richiesto per quell’accesso.
Riserva di posti, prime sedi e vincoli di mobilità
Per coprire posti vacanti, nei concorsi e nelle altre forme di assunzione previste, le amministrazioni interessate devono riservare una quota di posti a candidati muniti dell’attestato di cui all’articolo 4. I vincitori dei posti riservati sono assegnati come prima sede ad uffici della provincia di Bolzano o aventi competenza su tale provincia e non possono essere trasferiti prima di dieci anni di servizio effettivo in tali uffici.
In presenza di eventi eccezionali o carenze di organico tali da compromettere i servizi essenziali, è ammessa una deroga temporanea alla riserva proporzionale nei limiti indicati dalla norma e, per le assunzioni a tempo determinato strettamente necessarie, può essere escluso il requisito linguistico e la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Questa disciplina si applica ai contratti stipulati entro cinque anni dall’entrata in vigore della disposizione.
Accertamento linguistico e attestati
L’accertamento della conoscenza dell’italiano e del tedesco è affidato a commissioni nominate dal commissario del Governo d’intesa con il presidente della giunta provinciale. Contestualmente sono fissati criteri di valutazione, modalità delle prove e organizzazione delle commissioni e delle segreterie, gestite dalla Provincia.
Per la lingua ladina è prevista una disciplina autonoma di accertamento, con prova scritta e colloquio e commissioni composte da appartenenti al gruppo ladino. Le certificazioni italiane e/o tedesche corrispondenti ai livelli A2, B1, B2 e C1 del Quadro comune europeo sono equipollenti agli attestati previsti dalla norma. Sono inoltre valorizzati specifici titoli di studio conseguiti in scuole o università di diversa lingua, anche ai fini del rilascio di attestati combinati italiano-tedesco o trilingui.
Gli attestati hanno validità di sei anni. Per l’accesso ai livelli più elevati o per il passaggio a funzioni superiori è richiesto l’attestato corrispondente al titolo di studio richiesto. Gli attestati linguistici sono inoltre valutabili nei concorsi interni e nelle procedure analoghe.
Corsi di addestramento e perfezionamento linguistico
Sono istituiti corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano, d’intesa tra commissario del Governo e Provincia. Le spese sono ripartite per metà tra Provincia di Bolzano e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le amministrazioni possono anche far partecipare i propri dipendenti a corsi di perfezionamento in Italia o all’estero, se utile al servizio o se il dipendente si sia distinto nell’uso della bilinguità. È previsto un esame finale per verificare il profitto. La partecipazione documentata a corsi fuori provincia o all’estero vale ai fini del congedo straordinario o dei permessi retribuiti entro il limite massimo di 26 giorni annui.
Ruoli locali e riparto proporzionale
Nella provincia di Bolzano sono istituiti ruoli locali del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo. I posti sono ripartiti tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in proporzione alla loro consistenza risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
I posti eventualmente vacanti possono essere coperti da idonei appartenenti agli altri gruppi, entro i limiti della quota proporzionale; in casi di inderogabili esigenze di servizio è consentito superare in misura limitata tale limite, con recupero graduale nelle successive assunzioni. La disciplina non si applica alle carriere direttive dell’Amministrazione civile dell’interno, alla pubblica sicurezza e al personale amministrativo della Difesa.
Personale già in servizio e avanzamenti
Il personale già in servizio alla data del 20 gennaio 1972 continua a operare ad esaurimento nei ruoli generali, conservando il relativo stato giuridico. I posti vacanti sono coperti mediante concorsi pubblici aperti anche a tale personale, se in possesso dei requisiti e dell’attestato linguistico richiesto.
L’avanzamento nei ruoli locali comporta la correlativa riduzione di posti nei ruoli generali. L’amministrazione può trasferire, su domanda e dopo almeno sette anni, il personale dai ruoli locali ai corrispondenti ruoli generali, conservando anzianità e qualifica; non è invece consentito il trasferimento inverso.
Concorsi, priorità e composizione degli organi
Nei concorsi per posti che implicano l’esercizio di pubblici poteri, i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano hanno precedenza, ferma la disciplina speciale sui ruoli locali. Le prove dei concorsi possono essere bandite in forma unica per più amministrazioni e devono considerare anche l’ordinamento giuridico-amministrativo nonché storia e geografia locali.
Le commissioni esaminatrici sono composte in modo paritario tra membri di lingua italiana e tedesca; per i concorsi dei ruoli locali sono richiesti componenti residenti in provincia, scelti tra magistrati, docenti universitari o di scuola superiore e dipendenti pubblici. È istituito un consiglio locale di amministrazione per il personale dei ruoli locali, e un collegio arbitrale per la materia disciplinare.
Dichiarazioni di appartenenza o aggregazione linguistica
La consistenza dei gruppi linguistici è rilevata tramite dichiarazione censuaria anonima resa ogni dieci anni dai residenti in provincia di Bolzano con più di 14 anni, oltre che dai minori tramite i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale. I dati sono trattati con modalità che garantiscono anonimato e segretezza e sono pubblicati con percentuali ufficiali.
È prevista anche una dichiarazione nominativa, resa in ogni momento, per far valere gli effetti giuridici dell’appartenenza o aggregazione ai gruppi linguistici. Essa diventa efficace dopo 18 mesi, salvo i casi di efficacia immediata previsti; può essere modificata dopo cinque anni ed è revocabile, con regole specifiche su conservazione, nuova decorrenza e notificazione ai cittadini interessati. La norma si estende anche ad alcune categorie di cittadini UE e di Paesi terzi titolari di specifici diritti di soggiorno.
Mobilità e destinazioni di servizio
Il personale dei ruoli locali può essere distaccato temporaneamente in altri uffici della provincia di Bolzano per esigenze di servizio, con preferenza per chi conosce il tedesco. Il personale dei ruoli locali può essere inviato fuori provincia solo per gravi esigenze o per addestramento non attuabile in loco, entro limiti percentuali e temporali, con preferenza per sedi della provincia di Trento salvo addestramento.
Regime finale e applicazioni ulteriori
Le norme si applicano, salvo eccezioni, anche al personale degli uffici INPS, INAIL e INPDAP in provincia di Bolzano, con tabelle organiche specifiche. Il testo contiene inoltre disposizioni speciali per traduttori-interpreti, per i concorsi unici e per l’adeguamento dei profili professionali.
Obsolescenza di alcune disposizioni
Nel testo risultano espressamente abrogati o soppressi vari articoli e commi, e alcune parti sono state sostituite da interventi successivi. La disciplina complessiva conserva però rilevanza pratica come quadro speciale del pubblico impiego nella provincia di Bolzano, pur con diverse norme non più applicabili.
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