Deliberazione n. 385 del 20/06/2024
Provvedimento del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforma digitale senza consenso. Il dirigente competente aveva ordinato alla piattaforma di impedire l’ulteriore diffusione del materiale e di conservarne eventuale copia in chiaro per fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il Collegio conferma integralmente la determinazione adottata in via d’urgenza.
Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento urgente su materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di una determinazione d’urgenza adottata nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforma digitale. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il Garante richiama il proprio potere di ricevere tali segnalazioni e di decidere entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 268 del 10 giugno 2024. Il provvedimento ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esame del Garante e ratifica
Il provvedimento dà atto della trasmissione della determinazione al gestore della piattaforma in data 10 giugno 2024 e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Valutata la documentazione in atti, il Collegio ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento urgente n. 268/2024.
Esito
L’esito del procedimento è quindi la conferma del provvedimento d’urgenza diretto a prevenire l’eventuale diffusione del materiale segnalato e a disciplinarne l’eventuale conservazione probatoria per un periodo di dodici mesi.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Telegram. La disposizione riguarda registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 268 del 10 giugno 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019. In via d’urgenza, è stato ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione sulla conservazione probatoria
Alla medesima società è stato prescritto di conservare, se acquisito in chiaro dalla piattaforma, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 268/2024 adottato il 10 giugno 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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