Cassazione Penale, Sentenza n. 35875/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per furto in abitazione (in danno di Bruno Anna). L'imputata contestava la motivazione e la violazione dell'art.192 c.p.p., deducendo che la condanna si fondava esclusivamente sulla testimonianza di Gravante Vincenzo e su un riconoscimento fotografico viziato: difformità nelle descrizioni fornite in dibattimento (età e colore dei capelli), scarsa visibilità dei fatti (oscurità e fuga immediata), l'autovettura usata non risultava di proprietà della ricorrente, mancata acquisizione in dibattimento del verbale del riconoscimento fotografico e impossibilità di ripetere il riconoscimento per la firma apposta dal teste sulle foto investigative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le doglianze fossero essenzialmente questioni di merito e non configurassero un effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione. È stato inoltre affermato che il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini è utilizzabile in giudizio se il teste conferma di averlo effettuato, e che l'impossibilità di ripeterlo in dibattimento non è di per sé determinante. Conseguentemente, la Corte ha confermato la condanna e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Norme richiamate
La censura per violazione di tale norma è stata ritenuta inidonea perché il ricorso mirava a una rivalutazione del merito; la Corte ha verificato che non sussisteva un travisamento della prova né una manifesta illogicità della motivazione trascrivibile come vizio di legittimità.
Applicata per l'imposizione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (euro 3.000,00) a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le critiche alla valutazione della prova in via esclusivamente fattuale sono inammissibili e devono essere sollevate nei gradi di merito.
- Per contestare efficacemente un riconoscimento fotografico occorre dimostrare che l'atto di riconoscimento non è stato acquisito o è stato inventato; la mera diversa valutazione dell'attendibilità del teste non basta.
- Un riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari può fondare la condanna anche se non ripetuto in dibattimento, purché il teste confermi di averlo fatto e la sua dichiarazione sia valutata attendibile dal giudice di merito.
- Per far valere un vizio di "travisamento della prova" bisogna indicare elementi obiettivamente mancanti o falsi nel materiale probatorio prodotto, non solo offrire una diversa lettura delle risultanze.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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