Risposta n. 728 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt. 44-bis, comma 1-bis, D.L. 30/4/2019 n.34 - Trasformazione in credito d'imposta delle DTA nell'ambito del consolidato nazionale
Il quesito
ALFA (consolidante) e BETA (cedente) chiedono se e come trasformare in credito d'imposta DTA relative a perdite fiscali e ad eccedenze ACE in relazione alla cessione di crediti deteriorati (NPL): quali eccedenze ACE sono rilevanti; se le DTA trasformabili comprendono anche le perdite della fiscal unit; a chi matura il credito (cedente o consolidante); se eventuali somme corrisposte a titolo compensativo sono escluse dalla formazione del reddito; se l'opzione esercitata dal consolidante consente la trasformazione delle DTA qualificate di tutte le società del gruppo; e come determinare il canone previsto dall'art.11 D.L.59/2016.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente: 1) ritiene comprese anche le eccedenze ACE maturate dopo l'ingresso nel consolidato (se non trasferite per incapienza) e che queste hanno priorità sulle perdite del consolidante; 2) sostiene che le DTA trasformabili comprendono anche, in subordine, le perdite residue della fiscal unit indipendentemente dall'origine; 3) afferma che il credito matura integralmente in capo alla società cedente (BETA) anche per la parte riferibile a perdite della fiscal unit; 4) in subordine chiede che eventuali somme corrisposte da ALFA a BETA rientrino nell'esclusione da reddito ex art.118, c.4 TUIR; 5) interpreta che l'opzione esercitata da ALFA consente la trasformazione delle DTA qualificate residue di tutte le società del consolidato; 6) propone che nella base per il canone ai sensi dell'art.11 vadano considerate, oltre alle DTA qualificate, anche le DTA trasformate ai sensi dell'art.44-bis e che le imposte da considerare comprendano IRES (e addizionali), IRAP e imposte sostitutive previste dalle norme richiamate.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda parzialmente con il contribuente: 1) le eccedenze ACE non trasferite per incapienza restano della società che le ha generate e, se antecedenti alla cessione, rientrano tra le eccedenze ACE rilevanti e hanno priorità rispetto alle perdite del consolidante; 2) le DTA trasformabili includono le DTA relative alle perdite complessivamente riportate a nuovo dalla fiscal unit, anche se originate da altri soggetti del gruppo; 3) il credito d'imposta relativo ad eccedenze ACE e a perdite anteriori all'adesione spetta alla società che ha originato tali componenti; invece le DTA riferibili a perdite complessivamente riportate a nuovo dalla consolidante devono tradursi in credito in favore delle singole società che hanno prodotto le perdite (non tutto in capo al consolidante o al cedente); 4) conseguentemente non emergono somme compensative imponibili nel consolidato; 5) l'opzione esercitata dal consolidante consente la trasformazione delle DTA "qualificate" residue di tutte le società della fiscal unit; 6) conferma l'applicabilità dell'art.11 D.L.59/2016 e delle relative modalità di calcolo del canone: nella base vanno considerate le DTA qualificate (differenza 2020 vs 2007) e le DTA trasformate (anche ai sensi dell'art.44-bis) e nelle imposte versate vanno computate IRES (e addizionali), IRAP e le imposte sostitutive indicate dalla norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 719 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 720 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 721 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 722 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 723 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 724 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →