Risposta n. 720 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCredito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Art. 1, c.1056, L.178/2020 - Magazzino automatizzato autoportante refrigerato concesso in locazione operativa a società del gruppo
Il quesito
a) Se ALFA, che acquisisce il magazzino in leasing e lo concederà in locazione operativa a GAMMA (società del gruppo) con interconnessione ai sistemi gestionali di fabbrica, possa beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1056; b) se il credito può essere trasferito al consolidato fiscale di cui ALFA è consolidata; c) se per la determinazione del costo agevolabile si possano applicare i chiarimenti dell'art.3‑quater, c.4, D.L.135/2018 (inclusione della scaffalatura autoportante nel costo agevolabile).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante sostiene che: a) il credito spetta ad ALFA in relazione al magazzino automatizzato interconnesso, anche se successivamente concesso in locazione operativa, poiché ALFA svolgerà abitualmente l'attività di locazione operativa (modifica statutaria e assunzione di responsabile); b) il credito può essere trasferito al consolidato fiscale, non essendovi divieto espresso; c) il costo agevolabile deve comprendere impianti, automazione, impianti frigoriferi, scaffalature e pannellature in base ai chiarimenti dell'art.3‑quater, c.4.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda sostanzialmente con l'Istante nei limiti indicati: preliminarmente assume acriticamente i fatti tecnici forniti e non valuta qui i requisiti tecnici effettivi. a) L'accesso al credito è possibile a condizione che dal contratto di locazione operativa risulti che ALFA sopporta in proprio i rischi e fruisce dei benefici dell'investimento (cioè la locazione operativa costituisca attività abituale/organizzata, come indicato nel principio di diritto n.2/2020); la mera concessione in locazione operativa non esclude automaticamente l'agevolazione. b) Il credito può essere trasferito nell'ambito del consolidato fiscale in assenza di divieto espresso (richiamo all'interpello n.508/2021). c) Si ritiene applicabile anche al credito d'imposta il criterio dell'art.3‑quater, c.4, per cui la scaffalatura autoportante può essere inclusa nel costo agevolabile; resta comunque impregiudicata la facoltà di controllo dell'Agenzia e la possibilità per l'Istante di richiedere il parere tecnico al Mise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 719 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 721 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 722 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 723 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 724 del 18/10/2021
- Interpello · 18 ott 2021Risposta n. 725 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →