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Legge

L.R. Basilicata 9/2001

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001 - 2003" (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 9/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio di previsione della Regione Basilicata per il 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003, con stati di previsione di entrata e spesa, avanzo presunto, fondi di riserva, mutui e prospetti allegati. Disciplina inoltre le variazioni di bilancio, le spese obbligatorie e l’indebitamento per specifiche finalità dell’esercizio 2001. È una norma di esercizio, sostanzialmente esaurita.

Bilancio di previsione 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Basilicata

Bilancio di previsione 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Basilicata

La legge approva il bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2001 e il bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Basilicata. Definisce gli stanziamenti di entrata e di spesa, autorizza alcune operazioni di gestione finanziaria e disciplina il ricorso all’indebitamento per specifiche finalità programmate nel medesimo esercizio.

Stati di previsione e copertura del bilancio 2001

Per il 2001 sono approvati:

  • lo stato di previsione di competenza delle entrate e delle spese;
  • lo stato di previsione di cassa delle entrate e delle spese;
  • l’iscrizione dell’avanzo presunto di amministrazione derivante da somme vincolate non impegnate provenienti dall’esercizio precedente.

La legge approva anche i quadri e prospetti di corredo del bilancio, tra cui il quadro generale riassuntivo, la classificazione economico-funzionale delle spese, il prospetto della capacità di indebitamento, il prospetto delle somme vincolate trasferite dal 2000 al 2001, l’elenco dei capitoli di spesa obbligatoria, il quadro delle risorse finanziarie, il prospetto dei mutui passivi in ammortamento e il bilancio sperimentale per funzioni obiettivo.

Gestione delle entrate e delle spese

Per l’esercizio 2001 sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento di imposte, tasse e altre entrate regionali secondo la normativa vigente. È inoltre approvato il pagamento delle spese regionali nei limiti dello stato di previsione di cassa.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio 2001, anche istituendo nuovi capitoli, quando si tratti di spese tassativamente regolate da leggi statali o regionali.

Spese obbligatorie, fondi di riserva e controlli interni

Sono considerate spese obbligatorie quelle indicate nell’allegato relativo. Per la loro copertura la Giunta può prelevare somme dal fondo di riserva e iscriverle nei capitoli indicati, secondo la disciplina della legge regionale di contabilità.

Per il fondo di riserva per spese impreviste la Giunta è autorizzata a prelevare somme e a iscriverle su capitoli del bilancio esistenti o di nuova istituzione. Le deliberazioni di prelievo devono essere presentate al Consiglio regionale entro 30 giorni per la convalida.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le destinazioni e integrazioni di altri capitoli del bilancio di cassa sono disposti con deliberazioni del Consiglio regionale non soggette a controllo.

Ricorso al mercato finanziario e indebitamento

La Regione è autorizzata a ricorrere al mercato finanziario mediante mutui o altre forme di prestito fino a un importo complessivo determinato dalla legge, poi ridotto da successiva normativa del 2001.

Le risorse derivanti dall’indebitamento sono destinate a:

  • copertura del cofinanziamento regionale del POR 2000-2006 per fondi strutturali comunitari;
  • finanziamento di spese di investimento varie indicate nel prospetto allegato;
  • copertura della quota regionale del 5% per investimenti nel settore sanitario ai sensi della legge n. 67/1988.

I mutui devono avere durata tra 10 e 20 anni e possono essere a tasso fisso o variabile nei limiti e con le modalità richiamate dalla normativa regionale e dal decreto ministeriale indicato. Per la componente relativa al POR la Giunta procede alla contrazione di uno o più mutui nel corso dell’esercizio in base al fabbisogno effettivo. Con la legge di assestamento viene fissato l’ammontare definitivo dei mutui in relazione a eventuali rettifiche dei capitoli finanziati.

La legge stabilisce anche il servizio complessivo di ammortamento dei mutui per il 2001 e per gli anni successivi, nei limiti indicati nel testo.

Bilancio pluriennale 2001-2003

È approvato il bilancio pluriennale 2001-2003 della Regione Basilicata nel testo allegato alla legge. Per gli esercizi successivi al 2003 si prevede il rinvio agli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dal 2002.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Si tratta di una disciplina di bilancio riferita all’esercizio 2001 e al triennio 2001-2003, quindi ormai esaurita sotto il profilo applicativo.

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