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Provvedimento

Deliberazione n. 712 del 14/11/2024

Provvedimento del 14 novembre 2024

Garante Privacy712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento mira a impedire la diffusione, sulle piattaforme indicate, di materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. È stata inoltre disposta la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure atte a evitare l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine del procedimento e base normativa

La segnalazione è stata esaminata alla luce dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque abbia fondato motivo di ritenere che contenuti sessualmente espliciti possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il proprio consenso. La norma impone all’Autorità di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.

Provvedimenti d’urgenza adottati il 4 novembre 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 535 e 536 del 4 novembre 2024. Con tali atti è stato ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione probatoria

Alle stesse società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione deve avvenire esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, e mediante misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. È previsto altresì che le misure adottate siano comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 535/2024 e 536/2024. Il contenuto del provvedimento si inserisce nella disciplina speciale di contrasto alla diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti online.

Punti principali

Origine della segnalazione

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La segnalazione riguarda materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso.

Provvedimenti urgenti adottati il 4 novembre 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 535 e 536 del 4 novembre 2024. È stata ingiunta a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria del materiale

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 4 novembre 2024. Il provvedimento si colloca nel perimetro delle decisioni rapide previste per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti riconducibili al c.d. revenge porn.

Come è indicizzato

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