Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 41/2020

DISPOSIZIONI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 41/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata n. 41/2020 apporta numerose modifiche puntuali a leggi regionali su gruppi consiliari, demanio turistico, ambiente/rifiuti e bonifiche, turismo, commercio, edilizia, welfare, lavoro, agricoltura e altre materie. Contiene anche misure transitorie legate al COVID-19 e termini specifici (es. 2021, 2021-2022, 31.12.2021, 30 giorni, 90 giorni).

Disposizioni di manutenzione e integrazione di varie norme regionali lucane

Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale della Basilicata

La legge regionale interviene in modo diffuso su numerose discipline settoriali vigenti in Basilicata, con modifiche puntuali, integrazioni, abrogazioni e norme transitorie. In parte recepisce esigenze straordinarie connesse all’emergenza COVID-19, in parte aggiorna procedure amministrative, competenze e sanzioni.

Gruppi consiliari e rendicontazione delle somme

Per i gruppi consiliari, la disciplina della restituzione di somme irregolarmente rendicontate viene articolata in un meccanismo di piano di rientro o di compensazione del debito. Se la verifica della regolarità del rendiconto si conclude con un obbligo di restituzione, il presidente del gruppo propone all’ufficio di presidenza un piano scritto di restituzione oppure di compensazione mediante riduzione del contributo annuale per funzionamento e/o personale. L’ufficio di presidenza valuta il piano secondo equità e proporzionalità e lo approva o lo rigetta motivatamente, riformulando in tal caso la richiesta di restituzione.

Le somme restituite devono essere indicate nel rendiconto del gruppo tra le altre spese. In caso di fine legislatura o scioglimento del gruppo, l’irregolarità si sana con la restituzione dei contributi già erogati e non ancora utilizzati, anche se originariamente destinati a spese di funzionamento o di personale. Le nuove regole si applicano anche alle restituzioni già ordinate ma non ancora eseguite e ai piani di restituzione in corso, limitatamente alle rate residue.

Salvaguardia del settore turistico e concessioni demaniali

In attuazione della disciplina statale richiamata e con finalità di contenimento dei danni da COVID-19, gli uffici regionali competenti devono svolgere entro il 31 dicembre 2021 una ricognizione delle concessioni interessate, con mappatura dei luoghi, individuazione della consistenza e rilevazione di tipologie e numero delle concessioni oggetto di prosecuzione dell’attività e di conferma.

La disciplina è estesa anche alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a quelle trasferite dall’Agenzia del demanio alla Regione Basilicata. Una successiva nota normativa ha però disposto l’abrogazione dell’articolo relativo alle aree demaniali marittime.

Impianti termici e catasto regionale

La disciplina sugli impianti termici viene aggiornata imponendo a distributori di energia e fornitori di combustibile di comunicare alle autorità competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sull’ubicazione, la titolarità e i consumi degli impianti riforniti nell’anno precedente, oltre ai dati sulle forniture annuali nelle unità immobiliari servite. Tali informazioni servono all’aggiornamento del catasto degli impianti termici.

Gestione rifiuti, bonifiche e siti contaminati

La parte più corposa della legge riguarda la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e amianto. Vengono precisate definizioni, competenze procedimentali e ruoli di Regione, autorità procedente, ARPAB, ASL e Province.

L’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, e per modifiche di impianti esistenti rientra tra i procedimenti considerati. Si ridefiniscono inoltre le competenze per l’approvazione di piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica e messa in sicurezza, piani di monitoraggio e progetti unici di bonifica.

L’ARPAB acquisisce un ruolo centrale di validazione tecnica, espressione di pareri, supporto alle Province per l’accertamento della conclusione degli interventi e partecipazione alle conferenze di servizi. Anche le ASL partecipano alle conferenze di servizi previste dalla disciplina statale sulle bonifiche.

Per i procedimenti che interferiscono con suolo, sottosuolo e acque sotterranee, l’istanza deve definire, come condizione pregiudiziale di procedibilità, i valori di riferimento iniziali delle concentrazioni delle sostanze pertinenti e di eventuali ulteriori sostanze richieste dall’autorità procedente, con approvazione dei risultati di indagini e monitoraggi prima del rilascio dell’autorizzazione o del rinnovo/riesame.

Sono previsti termini per la presentazione delle garanzie finanziarie, per l’approvazione dei progetti e per l’attestazione del permanere dei parametri sotto soglia dopo i monitoraggi. Sono introdotte specifiche tariffe e oneri istruttori a carico dei soggetti interessati, da disciplinare con provvedimento della Giunta entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Viene inoltre sostituito integralmente il regime sanzionatorio regionale, con multe per ritardi procedimentali, mancata presentazione delle garanzie, ostacolo alle funzioni di vigilanza, inosservanza del certificato di avvenuta bonifica e inadempimenti nei procedimenti già avviati prima dell’entrata in vigore della legge, per i quali è concesso un termine di 18 mesi per regolarizzarsi.

Criteri localizzativi per impianti di gestione rifiuti

Sono aggiornati vari criteri dell’Allegato A alla legge regionale sui rifiuti, con rafforzamento delle aree escluse o penalizzanti per la localizzazione degli impianti. Tra le aree sensibili figurano corsi d’acqua e relative fasce di rispetto, aree protette, Rete Natura 2000, rete ecologica, oasi WWF, fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua, presenza di case sparse e presenza di recettori sensibili.

Per molte di queste aree il criterio è di esclusione, mentre per i centri comunali di raccolta dei rifiuti in taluni casi è penalizzante. In presenza di buffer o fasce di rispetto, la disciplina specifica distanze, condizioni di Valutazione di Incidenza e necessità di studi idraulici per aree non perimetrate dal PAI.

Strutture ricettive e codice identificativo di riferimento

Le strutture ricettive, compresi gli alloggi o porzioni di alloggi locati per finalità turistiche, devono indicare nella pubblicità, promozione e commercializzazione un codice identificativo di riferimento (CIR), corrispondente al numero di protocollo rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive del comune al momento della comunicazione di avvio attività. La Giunta regionale disciplina il CIR con delibera entro 180 giorni.

Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici che pubblicizzano o commercializzano tali attività devono pubblicare il CIR. La violazione o la comunicazione scorretta del codice comporta una sanzione da 500 a 5.000 euro per ogni attività, raddoppiata in caso di reiterazione.

Commercio al dettaglio, saldi e vendite promozionali

Sono eliminate varie previsioni regionali sulle deroghe e facilitazioni in materia di orari, aperture domenicali e festive e vendite straordinarie. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei periodi stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Anche per le vendite promozionali dei prodotti non alimentari stagionali oggetto di saldi, è previsto che esse possano svolgersi solo fuori dai periodi fissati dalla Giunta. Sono inoltre abrogate alcune disposizioni della legge regionale sul commercio.

Diritto allo studio

Le norme comuni di indirizzo delle politiche per il diritto allo studio e per l’apprendimento permanente si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022.

Agenzia regionale per il lavoro e transizioni nella vita attiva

Per LAB - Lavoro e Apprendimento Basilicata vengono ridefiniti i requisiti del direttore generale, valorizzando il possesso di esperienza professionale almeno quinquennale in incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale oppure esperienza qualificata in politiche attive del lavoro, apprendimento permanente, ricerca o docenza. È abrogata una precedente lettera dei requisiti.

In fase di prima applicazione, nelle more della nomina del direttore generale, la Giunta nomina un commissario straordinario scelto tra i dirigenti regionali, con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e senza compensi aggiuntivi. Il commissario resta in carica fino alla conclusione della procedura e comunque fino alla nomina del nuovo direttore generale.

ALSIA e autonomia organizzativa

Dal 1° gennaio 2021 l’ALSIA dispone di autonoma dotazione organica. Il personale regionale a tempo indeterminato funzionalmente attestato presso l’Agenzia e in servizio al 31 dicembre 2020 è trasferito alle dipendenze dell’ALSIA.

Entro il 31 gennaio 2021 Giunta e Direttore adottano i provvedimenti conseguenti su dotazioni organiche, fabbisogni e contrattazione decentrata. Il personale trasferito mantiene posizione giuridica ed economica, mentre i fondi regionali di contrattazione sono ridotti della quota destinata a finanziare gli istituti contrattuali di tale personale e le corrispondenti risorse confluiscono nei fondi dell’Agenzia. Dal 1° gennaio 2021 sono abrogati due articoli della precedente disciplina ALSIA.

Bilancio e interventi connessi al sistema produttivo

È abrogato un articolo di una precedente legge di variazione di bilancio. Nel collegato alla legge di stabilità regionale 2020 viene inoltre previsto, in regime emergenziale COVID-19, un trasferimento di 2.500.000 euro al Consorzio industriale di Potenza come aiuto indiretto non selettivo a beneficio delle imprese operanti nelle aree produttive di competenza, nel rispetto del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato.

Quotidiane strutture socio-sanitarie e assistenza alla non autosufficienza

Per le strutture residenziali autorizzate e accreditate che abbiano prestato assistenza ad anziani non autosufficienti o allettati sulla base della certificazione dell’ASL competente, le quote giornaliere sono dovute, su richiesta, nei valori e nei limiti previsti dalla disciplina richiamata. È abrogato il precedente comma che regolava diversamente la materia.

Servizi sociali e amministratore di sostegno

Nella disciplina regionale sull’amministratore di sostegno, la Giunta istituisce un fondo spese per rimborsare, nei limiti della capienza, le spese sostenute, documentate ed eventualmente anticipate dagli amministratori di sostegno per soggetti in comprovate difficoltà economiche, quando il giudice tutelare non le riconosca per incapienza del patrimonio del beneficiario. Il rimborso non ha natura remunerativa.

Piscine ad uso natatorio

Per la costruzione di nuovi impianti natatori e per ristrutturazioni o ampliamenti che comportino variazioni distributive o funzionali, è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario della ASL competente.

Edilizia residenziale e riqualificazione urbana

Nella disciplina degli interventi di rilancio dell’economia e riqualificazione edilizia vengono introdotte precisazioni sugli ampliamenti e sulla possibilità, in presenza di opere realizzate senza titolo o in difformità, di autorizzare il solo completamento funzionale ai fini dell’agibilità/abitabilità, a condizioni rigorose: impossibilità del ripristino senza pregiudizio, pagamento della sanzione, pregiudizio al decoro o alla qualità urbana e mantenimento della destinazione d’uso autorizzata.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione si rinvia al regime vigente dell’articolo 2-bis del DPR 380/2001, con i limiti e rinvii già indicati. Si introduce inoltre una precisazione sui casi in cui il contributo di costruzione non è dovuto.

Edilizia residenziale pubblica

Nella disciplina degli alloggi ERP viene ridefinito il concetto di nucleo familiare, includendo coniugi, unioni civili, conviventi di fatto, figli e altri soggetti conviventi a determinate condizioni. In particolare, la stabile convivenza con ascendente, discendente, collaterale fino al terzo grado o affine fino al secondo grado deve essere iniziata almeno due anni prima della pubblicazione del bando e risultare da certificato storico-anagrafico.

Il requisito dei due anni non si applica a coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, figli minori, altro genitore di figli minori e genitori dell’assegnatario o del suo partner. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o assegnatario, succedono nella domanda, graduatoria o assegnazione i componenti del nucleo familiare conviventi da almeno due anni al momento del decesso. È abrogato l’articolo 3-bis. In caso di separazione, scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, o cessazione di convivenza regolata da contratto, l’ente gestore provvede alla eventuale voltura secondo la decisione del giudice e la volontà delle parti espressa nel verbale omologato.

Usi civici e foreste

Nella commissione competente in materia di usi civici viene inserito il dirigente dell’ufficio competente o suo delegato.

Emergenza cinghiali e gestione ungulati

L’ufficio regionale competente deve trasmettere alla Giunta, entro il 30 gennaio di ogni anno, la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. È inoltre rimessa alla Giunta la definizione delle modalità del prelievo venatorio in braccata.

Tartufi e commissione d’esame

Per il tesserino di idoneità alla raccolta dei tartufi, il rilascio è subordinato al superamento di un esame dinanzi a una commissione regionale composta da dirigenti/funzionari regionali, un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative e un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative. Sono disciplinati supplenti, requisiti di rappresentatività delle associazioni micologiche, funzioni del segretario e requisiti professionali dei componenti della commissione. È abrogato il precedente comma 5.

Residenza RD3.1 S per disabili gravissimi

Dall’entrata in vigore della legge è istituita una nuova tipologia di residenza per disabili adulti gravissimi privi di sostegno familiare, denominata RD3.1 S (speciale). Essa è destinata a prestazioni residenziali ad elevata integrazione sanitaria per persone totalmente non autosufficienti con grave ritardo mentale, gravi disturbi del comportamento ed eventuali minorazioni motorie, della vista e dell’udito.

La struttura conserva i requisiti minimi della RD3.1, salvo che i minuti di assistenza sono pari o superiori a 190 per paziente; la tariffa è quella prevista per RD2 ed è a totale carico del sistema sanitario regionale.

Reddito minimo e misure nazionali

La misura regionale del reddito minimo/reddito di inserimento viene dichiarata compatibile con altre misure promosse a livello nazionale.

Ricostruzione post-sisma e priorità di finanziamento

Per la ripartizione delle risorse del fondo regionale per la ricostruzione si attribuisce priorità a taluni casi ancora ricadenti nelle fattispecie della normativa sismica richiamata, purché alla data di entrata in vigore della legge sussistano congiuntamente due condizioni: immobile di interesse storico-artistico o soggetto a piano di recupero con interventi di restauro/risanamento conservativo, e immobile posto lungo le vie di fuga individuate dai piani di protezione civile.

Coordinamento regionale antiracket e antiusura

La legge ridefinisce la composizione del coordinamento regionale, la nomina dei componenti, il regolamento interno, i criteri di esame del piano annuale e le modalità di riparto del fondo regionale di prevenzione e solidarietà. Si disciplinano i tempi di trasmissione della documentazione, la stipula delle convenzioni e la rendicontazione delle attività, nonché la destinazione delle somme non utilizzate che rientrano nel bilancio regionale come avanzo vincolato per l’annualità successiva.

Nomine regionali e organi di controllo

Nella disciplina generale delle nomine regionali, si stabilisce che una specifica limitazione non si applica a chi sia nominato nei collegi dei revisori dei conti di enti strumentali, aziende regionali, aziende sanitarie e altri organismi vigilati dall’amministrazione regionale. È inoltre abrogato il comma 3 dell’articolo 11 della legge richiamata.

Neutralità finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

Obsolescenza

La legge non è complessivamente obsoleta, perché contiene ancora una disciplina vigente e modifiche strutturali a norme regionali tuttora rilevanti. Tuttavia alcune sue disposizioni hanno efficacia esaurita o sono state successivamente abrogate, come l’articolo sulle aree demaniali marittime e varie misure temporali riferite agli anni 2020-2021."

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.