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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41161/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi deducono prevalentemente vizio di motivazione e la richiesta di una diversa valutazione delle prove raccolte nei gradi di merito. Nel caso di De Sio il motivo unico censura l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione in concorso, contestando la valutazione probatoria. Nel caso di Faraone sono prospettati sei motivi (prove del concorso in istigazione alla corruzione e ricettazione, esclusione della forma lieve di ricettazione, richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestazione della recidiva qualificata e della quantificazione della pena), con particolare contestazione della qualificazione consumata della fattispecie di istigazione alla corruzione (il ricorrente sostiene che si tratterebbe di tentativo). In sostanza entrambi i ricorsi chiedono la riconsiderazione del merito probatorio e critiche generiche alla motivazione della Corte territoriale senza indicare specifici errori di diritto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di diversa valutazione delle prove, materia non devolvibile in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata, logica e puntuale, con rigorosa ricostruzione del contesto organizzato e della compossessione dei valori provento di reato. Quanto a Faraone, i motivi reiterativi e meramente di merito sono stati respinti; la Corte ha confermato che l'istigazione alla corruzione è reato di pericolo e che la semplice offerta o promessa, caratterizzata da serietà e idonea a turbare il pubblico ufficiale, integra il reato senza che sia necessario che l'offerta sia giustificata o quantificata. Sono state rigettate le censure relative alla qualificazione in forma tentata, all'ipotesi lieve di ricettazione, al riconoscimento delle attenuanti, alla recidiva e alla quantificazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della forma attenuata di cui al quarto comma, ritenendo che la natura intrinseca dei valori composseduti e l'organizzazione pluripersonale della condotta escludano l'ipotesi lieve

  • Legge "Reale"

    La disposizione (richiamata nella motivazione) era stata introdotta per mitigare l'inasprimento sanzionatorio; la Corte ritiene che le finalità della norma non si applichino alle modalità del fatto concretamente accertate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 21095 del 25/02/2004; Sez. 6, n. 36077 del 27/05/2009, Rv. 244868)

    La Corte richiama principi consolidati secondo cui l'istigazione alla corruzione è reato di pericolo e che per la sua integrazione è sufficiente l'offerta o la promessa, purché caratterizzata da adeguata serietà e idoneità a turbare il pubblico ufficiale

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione globale delle prove: i motivi che si limitano a un diverso apprezzamento probatorio sono inammissibili
  • Le censure generiche e reiterative già respinte in sede di merito sono normalmente dichiarate inammissibili in sede di legittimità
  • L'istigazione alla corruzione è reato di pericolo: la semplice offerta o promessa, se seria e idonea, integra la fattispecie senza necessità di specificare utilità o somma
  • Per contestare l'esclusione delle attenuanti o la sussistenza della recidiva occorre una critica motivata e specifica all'apparato argomentativo della sentenza impugnata, non enunciazioni di principio
  • La sussistenza di una struttura organizzata e il compossesso di valori provento di reato rafforzano la qualificazione della condotta e l'esclusione di forme attenuate come la lieve entità
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; l'assenza dei difensori all'udienza non ostacola l'esame ma può essere rilevata dalla Corte

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