Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 14/2007

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 febbraio 2007, n.4 (Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 14/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla L.R. Basilicata 14 febbraio 2007, n. 4, apportando modifiche puntuali alla disciplina della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale: sopprime alcune disposizioni, integra il perimetro dell’accreditamento e aggiorna il rinvio a norme e atti statali. La parte relativa alla sanzione amministrativa doveva essere definita dalla Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Modifiche alla legge regionale Basilicata n. 4/2007 sulla rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

Modifiche alla rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

La legge regionale Basilicata 9 agosto 2007, n. 14 interviene in modo puntuale sulla L.R. 14 febbraio 2007, n. 4, che disciplina la rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma compiuta, ma modifica e aggiorna singole disposizioni della normativa vigente regionale.

Interventi sulla disciplina dell’accreditamento e del campo di applicazione

La legge precisa che l’accreditamento dei servizi e delle strutture riguarda anche il perimetro delle strutture e dei servizi non rientranti nel campo di applicazione della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, richiamata come normativa in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private. In tal modo, il testo coordinato della disciplina regionale delimita meglio i rapporti tra accreditamento sociale e autorizzazione sanitaria.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria

In materia di sanzioni amministrative, la legge integra il comma relativo alla sanzione prevista dalla L.R. n. 4/2007, stabilendo che l’importo o la concreta determinazione della sanzione debba essere fissata dalla Giunta regionale con apposita direttiva da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La previsione ha quindi natura strumentale e temporale, poiché richiede un successivo atto attuativo regionale entro il termine indicato.

Rinvii normativi aggiornati

La disciplina regionale viene aggiornata anche nei riferimenti a fonti esterne. In particolare, viene esteso il richiamo contenuto nel testo originario includendo, oltre al D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, anche il D.P.C.M. 16 febbraio 1990. La norma consolida così il coordinamento con la normativa statale richiamata.

Soppressioni di disposizioni precedenti

La legge sopprime alcune previsioni della L.R. n. 4/2007, e in particolare:

  • il comma 7 dell’articolo 14;
  • l’articolo 26 nel suo complesso;
  • il comma 3 dell’articolo 30.

Tali eliminazioni incidono sulla versione vigente della legge regionale di base, che deve quindi essere letta nel testo risultante dalle soppressioni operate nel 2007.

Pubblicazione ed efficacia

La legge dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente inserita nell’ordinamento regionale come legge da osservare e far osservare nel territorio della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.