L.R. Liguria 10/2010
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della liguria) e successive modificazioni e integrazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria 7 luglio 2010, n. 10 modifica la legge regionale n. 25/2006 sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, introducendo nuove disposizioni e ritoccando articoli su organizzazione e relazioni sindacali. Stabilisce inoltre che, dal primo rinnovo successivo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali, l’Ufficio di Presidenza nomini la delegazione trattante autonoma di parte pubblica.
Modifiche alla disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale ligure e delegazione trattante
Modifiche alla disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale ligure
La legge regionale della Liguria n. 10 del 2010 interviene sulla legge regionale n. 25 del 2006, relativa all’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria. Il provvedimento aggiorna la disciplina interna dell’Assemblea, incidendo su diversi articoli in materia organizzativa, di gestione del personale e di relazioni sindacali.
Contenuto delle modifiche alla legge regionale n. 25 del 2006
La legge dispone una serie di modifiche testuali alla normativa previgente, tra cui:
- l’inserimento dell’articolo 8-ter;
- la sostituzione dell’articolo 23;
- l’inserimento dell’articolo 23-bis;
- la modifica delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 24;
- l’inserimento dei commi 5-undecies e 5-duodecies nell’articolo 29;
- l’inserimento del comma 1-bis nell’articolo 30-bis.
Poiché il testo fornito non riporta il contenuto materiale delle nuove disposizioni, il provvedimento va letto come intervento di coordinamento e aggiornamento della disciplina interna già vigente nel quadro della legge regionale n. 25/2006.
Delegazione trattante di parte pubblica e rappresentanze sindacali
La legge introduce una regola di applicazione differita per la rappresentanza datoriale dell’Assemblea legislativa. A decorrere dal primo rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali successivo all’entrata in vigore della legge:
- l’Ufficio di Presidenza deve nominare per l’Assemblea legislativa una propria autonoma delegazione trattante di parte pubblica;
- il personale dell’Assemblea deve individuare, mediante autonome elezioni, le proprie distinte rappresentanze sindacali.
Decorrenza e ambito applicativo
La disciplina si applica nell’ambito del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria. La previsione sulla delegazione trattante non opera immediatamente dall’entrata in vigore della legge, ma dal primo rinnovo utile delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali successivo a tale data. La legge è stata dichiarata urgente.
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