L.R. Liguria 12/2010
Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla disciplina toscana in materia di sport, modificando diversi articoli del testo unico di cui alla l.r. 40/2009, con effetti dall’entrata in vigore della legge stessa. Introduce anche abrogazioni puntuali, tra cui l’art. 43 e una lettera dell’art. 54. Si tratta di un atto di modifica, oggi utile solo per ricostruire il testo vigente della legge quadro sullo sport.
Modifiche al testo unico regionale sullo sport
Modifiche al testo unico regionale in materia di sport
La legge regionale 3 agosto 2010, n. 12, interviene sul testo unico della normativa toscana in materia di sport, contenuto nella l.r. 7 ottobre 2009, n. 40. L’atto non disciplina ex novo la materia, ma aggiorna puntualmente alcuni istituti e abroga disposizioni specifiche, incidendo sul testo vigente della normativa sportiva regionale.
Ambito delle modifiche
L’intervento legislativo riguarda diversi articoli della l.r. 40/2009, in particolare le disposizioni relative agli articoli 31, 32, 35, 36, 37, 53, 54 e 58. Le modifiche operano sul testo consolidato della disciplina regionale dello sport e devono essere lette come integrazione e correzione del quadro normativo già vigente.
Contenuti modificativi principali
La legge apporta modifiche di vario tipo al testo unico sullo sport:
- modifica il comma 1 dell’articolo 31;
- sostituisce la rubrica dell’articolo 32 e interviene su più commi di tale articolo, riscrivendo in parte la disciplina;
- sopprime, all’articolo 35, comma 3, le parole che subordinavano una determinata fattispecie al mancato superamento dell’esame finale di cui al comma 2;
- sostituisce il comma 2 dell’articolo 36 con i nuovi commi 2 e 2-bis;
- modifica la lettera a) del comma 2 dell’articolo 37;
- sostituisce i commi 1 e 3 dell’articolo 53;
- modifica il comma 1 dell’articolo 58.
Abrogazioni puntuali
L’intervento dispone anche abrogazioni espresse nel testo della l.r. 40/2009:
- è abrogato l’articolo 43;
- è abrogata la lettera b) del comma 1 dell’articolo 54.
Effetti applicativi e utilità pratica
L’atto ha natura modificativa e opera esclusivamente nell’ordinamento regionale toscano. Per gli operatori del diritto e per i professionisti contabili rileva soprattutto ai fini della ricostruzione del testo vigente del regolamento regionale sullo sport, in quanto modifica una disciplina di settore già esistente e elimina alcune disposizioni precedenti. Non contiene, nel testo fornito, specifiche norme transitorie o termini di efficacia autonomi.
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