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Legge

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 123

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Normativa italiana092G0153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Introduce nell'ordinamento minorile (DPR 22/9/1988, n.448) l'art.27, che consente al pubblico ministero, nelle indagini preliminari, di chiedere il non luogo a procedere per irrilevanza quando la tenuità e l'occasionalità del fatto e il proseguimento del procedimento pregiudicano le esigenze educative del minorenne. Il giudice decide in camera di consiglio sentendo minorenne, esercenti la potestà e persona offesa; può pronunciare d'ufficio nei vari riti; disciplina appello e restituzione degli atti, modifica l'art.32 e si applica anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore.

Non luogo a procedere per irrilevanza nei procedimenti minorili

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