LEGGE 5 febbraio 1992, n. 123
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntroduce nell'ordinamento minorile (DPR 22/9/1988, n.448) l'art.27, che consente al pubblico ministero, nelle indagini preliminari, di chiedere il non luogo a procedere per irrilevanza quando la tenuità e l'occasionalità del fatto e il proseguimento del procedimento pregiudicano le esigenze educative del minorenne. Il giudice decide in camera di consiglio sentendo minorenne, esercenti la potestà e persona offesa; può pronunciare d'ufficio nei vari riti; disciplina appello e restituzione degli atti, modifica l'art.32 e si applica anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore.
Non luogo a procedere per irrilevanza nei procedimenti minorili
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