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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30562/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna del 22/11/2023 per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. Il ricorrente sostiene che la procura speciale allegata era correttamente sottoscritta dall'imputato (contrariamente a quanto rilevato dalla Corte d'appello), contesta l'applicabilità delle norme introdotte dalla riforma 'Cartabia' alla fattispecie (poiché l'imputato era presente in primo grado e aveva già eletto domicilio) e deduce profili di illegittimità costituzionale della normativa impugnata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dal fascicolo d'appello, l'atto intitolato 'Atto di nomina difensore fiduciario - Procura speciale' sia effettivamente privo della sottoscrizione dell'imputato, essendo il suo nome riportato soltanto in stampa; l'atto depositato in cancelleria non contiene la sottoscrizione manoscritta che il ricorrente allega successivamente e non è stata fornita prova della corrispondenza con l'atto trasmesso via PEC. La Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui l'elezione o dichiarazione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. deve essere valida e documentata al momento del deposito dell'impugnazione, e che la riforma del 2022 ha delimitato temporalmente l'efficacia delle precedenti elezioni/dichiarazioni di domicilio, rendendo dunque insufficiente l'indicazione generica nell'intestazione dell'appello non sottoscritta dall'imputato. Sono richiamate decisioni di legittimità e l'assetto normativo post riforma Cartabia che escludono la possibilità di notifiche telematiche per gli atti di vocatio in iudicium in assenza di una specifica dichiarazione di domicilio digitale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    «La dichiarazione o elezione di domicilio ... va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori»

    La norma richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'appello; la Corte interpreta tale deposito come condizione di ammissibilità e richiede che la dichiarazione sia valida, sottoscritta dall'imputato e documentalmente versata nel fascicolo d'appello

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Predisposto per il mandato specifico ad impugnare in talune ipotesi; citato nelle censure difensive ma non centrale nel caso dato che il processo di primo grado si svolse con l'imputato presente

  • art. 161, comma 1, cod. proc. pen.

    «invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - per le notificazioni degli atti di vocatio in iudicium»

    Il giudice, al primo atto con la presenza dell'imputato, deve invitarlo a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni rilevanti; la riforma distingue domiciliazioni fisiche e digitali

  • art. 164, cod. proc. pen.

    «Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio»

    La riformulazione post riforma limita l'efficacia della dichiarazione/e elezione di domicilio ai soli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati, escludendo la validità 'per ogni stato e grado del procedimento'

  • art. 157-ter, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la notificazione degli atti di vocatio in iudicium deve essere eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, escludendo l'uso della modalità telematica in assenza di una dichiarazione di domicilio digitale

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma 'Cartabia')

    Ha modificato la disciplina delle notificazioni e dell'efficacia delle dichiarazioni/elezioni di domicilio, ristabilendo limiti temporali e condizioni formali che hanno inciso sulla necessità del deposito di elezione/dichiarazione a fini di impugnazione

  • art. 156, comma 1; art. 157; art. 148, comma 1, cod. proc. pen.

    Norme collegate alla disciplina delle notificazioni, richiamate per spiegare le modalità alternative di notificazione e l'esclusione della telematica per gli atti di vocatio in iudicium in assenza di domicilio digitale dichiarato

  • art. 420-bis; art. 591, comma 1, lett. c); art. 592 cod. proc. pen.

    Articoli citati nelle censure processuali ma non decisivi nella motivazione principale; richiamati in relazione a vizi di motivazione e questioni procedurali connesse

  • art. 6 CEDU; artt. 1, 24, 27, 111, 117 Cost.

    Parametri costituzionali ed eurounitari invocati dal ricorrente per censurare la norma; la Corte ha ritenuto le censure in buona parte generiche e ha richiamato precedenti che dichiarano manifestamente infondate questioni analoghe di illegittimità costituzionale

Massime di principio

  • Per rendere valido un appello quando la normativa lo esige, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere effettivamente depositata nel fascicolo d'appello e sottoscritta dall'imputato; la mera indicazione in intestazione sottoscritta solo dal difensore non è sufficiente
  • La riforma 'Cartabia' ha limitato temporalmente l'efficacia delle dichiarazioni/elezioni di domicilio: non sempre una precedente elezione effettuata in un grado antecedente mantiene efficacia illimitata rispetto agli atti di impugnazione
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale, la soluzione pratica per evitare l'inammissibilità dell'appello è depositare, con l'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato o comunque fornire prova certa della sua sottoscrizione al momento dell'invio
  • Le notifiche telematiche per gli atti di vocatio in iudicium non sono ammissibili in assenza di una specifica dichiarazione di domicilio digitale dell'imputato; quando la legge richiede domicilio fisico o dichiarato, va rispettata la forma prevista
  • Le censure di illegittimità costituzionale sulla necessità del deposito della domiciliazione e del mandato specifico sono difficilmente fondate alla luce della giurisprudenza consolidata; per ottenere un diverso orientamento occorrono ragioni molto specifiche e nuove
  • In caso di discrepanze tra documenti allegati in sede di impugnazione e quelli effettivamente versati in cancelleria, l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve dimostrare la corrispondenza e la tempestiva trasmissione dell'atto valido

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