L.R. Veneto 47/2017
Bilancio di previsione 2018-2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio regionale del Veneto per il triennio 2018-2020, definendo stanziamenti, allegati e fondi speciali. Autorizza inoltre l’indebitamento per far fronte a esigenze di cassa e per specifici investimenti nel triennio, con limiti di importo, durata e tasso, e dispone alcune variazioni contabili in materia sanitaria. È una norma legata a un esercizio finanziario ormai concluso, quindi oggi sostanzialmente superata.
Bilancio di previsione della Regione Veneto 2018-2020
Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Veneto
La legge disciplina il bilancio di previsione della Regione Veneto per il triennio 2018-2020, approvando gli stati di previsione delle entrate e delle spese, gli allegati contabili e alcune autorizzazioni finanziarie accessorie. La sua applicazione è riferita al solo territorio regionale veneto e a esercizi ormai conclusi.
Stati di previsione e autorizzazioni di bilancio
Per il 2018 sono state previste entrate e autorizzati impegni di spesa per euro 17.064.779.628,93, con autorizzazione ai pagamenti per euro 21.098.738.199,95. Per il 2019 e il 2020 sono state previste entrate e autorizzati impegni di spesa, rispettivamente, per euro 15.313.586.209,77 e euro 15.030.089.157,70. Le previsioni sono state operate in conformità agli stati allegati alla legge.
Allegati al bilancio
La legge approva un insieme organico di allegati contabili e dimostrativi, tra cui nota integrativa, riepiloghi generali di entrate e spese per titoli e missioni, prospetti delle entrate e delle spese per tipologie, missioni, programmi e titoli, quadro generale riassuntivo, equilibrio di bilancio, risultato presunto di amministrazione, fondo crediti di dubbia esigibilità, spese obbligatorie, vincoli di indebitamento, spese finanziabili con il fondo di riserva, spese non obbligatorie continuative o ricorrenti autorizzate per il 2018, fondo pluriennale vincolato e verifica dei vincoli di finanza pubblica.
Ricorso all’indebitamento per esigenze di cassa e copertura del disavanzo
Per il 2018 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento fino a euro 1.335.417.431,16, destinati a far fronte a effettive esigenze di cassa e a coprire il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento. L’importo è riferito al risultato presunto di amministrazione 2017 e deve essere aggiornato con la legge di assestamento del bilancio 2018-2020 sulla base del rendiconto 2017 definitivo. L’indebitamento può durare fino a 30 anni, con tasso massimo del 5,5 per cento; per i tassi variabili il limite vale al tasso iniziale. Il servizio del debito è garantito dall’iscrizione in bilancio delle somme necessarie e, in via sussidiaria, da mandato irrevocabile al Tesoriere. L’onere annuo è quantificato in euro 71.984.885,28.
Ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche
Nel triennio 2018-2020 è autorizzata altra indebitamento per spese d’investimento specifiche fino a euro 75.000.000,00 complessivi, ripartiti in euro 40.000.000,00 nel 2018, euro 20.000.000,00 nel 2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020. Anche in questo caso la durata massima è di 30 anni e il tasso massimo è del 5,5 per cento. È consentito anche il ricorso diretto alla BEI. Il servizio del debito è garantito dal bilancio regionale; gli oneri annui sono stimati in euro 2.156.176,30 per il 2019 e euro 3.302.719,58 per il 2020.
Gestione sanitaria e adeguamento contabile
Per l’attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel 2018, con proprio atto e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni connesse alla gestione sanitaria per iscrivere le entrate e le corrispondenti spese. Inoltre, viene adeguato l’articolo 54 della legge regionale n. 39/2001 sopprimendo il riferimento all’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica.
Fondi speciali
Il fondo speciale per le spese correnti destinato a coprire gli oneri di futuri provvedimenti legislativi regionali è determinato in euro 2.000.000,00 per il 2018 e in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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