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Legge

L.R. Sicilia 35/2020

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e

Normativa regionaleL.R. Sicilia 35/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi, con classificazione delle tartufaie, tesserino e attestato di idoneità, controlli, sanzioni e regole su etichettatura e vendita. Molte disposizioni diventano efficaci solo dall’entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall’art. 7.

Disciplina della raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi in Sicilia

Disciplina regionale dei tartufi in Sicilia

La legge regola, per il territorio della Regione siciliana, la tutela, la valorizzazione e l’uso economico del tartufo siciliano. La disciplina riguarda raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione, in coordinamento con la normativa statale di settore.

Finalità e obiettivi di promozione

La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del tartufo siciliano e delle attività di raccolta e coltivazione. L’intervento regionale è orientato anche allo sviluppo della tartuficoltura, alla diffusione della conoscenza del prodotto, alla promozione di filiere con l’enogastronomia, al sostegno delle aree vocate e alla valorizzazione turistica, culturale, commerciale e ambientale del settore.

Classificazione dei tartufi e delle tartufaie

Ai fini della legge i tartufi sono distinti in:

  • tartufi spontanei, raccolti da liberi cercatori;
  • tartufi coltivati, provenienti da impianti tartufigeni con piante micorrizate certificate;
  • tartufi provenienti da tartufaie naturali controllate.

Le tartufaie sono a loro volta classificate in:

  • tartufaia naturale, cioè formazione vegetale naturale che produce spontaneamente tartufi;
  • tartufaia controllata, ossia tartufaia naturale su fondo privato migliorata con interventi agronomici secondo il regolamento attuativo;
  • tartufaia coltivata, ossia impianto specializzato ex novo con piante tartufigene micorrizate certificate, disposte regolarmente e sottoposte a cure colturali.

Sostegno alla tartuficoltura e interventi regionali

La Regione, d’intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, promuove iniziative e programmi per:

  • conservare e diffondere le produzioni autoctone;
  • tutelare gli ecosistemi naturali delle aree vocate;
  • valorizzare produzioni di qualità, anche in tartufaie controllate e coltivate;
  • favorire vivaismo e piantine micorrizate nel territorio siciliano;
  • diffondere la tartuficoltura da reddito;
  • promuovere conoscenza, marketing territoriale, eventi fieristici e percorsi gastronomici;
  • mantenere le capacità produttive delle aree tartufigene.

Tartufaie controllate: requisiti e limiti

Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata il fondo privato deve essere incrementato con l’inserimento di piante micorrizate pari al 20% di quelle esistenti, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento attuativo.

Il conduttore deve inoltre:

  • evitare opere che danneggino la tartufaia naturale esistente;
  • svolgere interventi di contenimento delle infestanti con sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti compatibili con le specie simbionti;
  • realizzare drenaggi e opere di governo delle acque per evitare ristagni ed erosione.

La superficie massima di una tartufaia controllata è di 3 ettari, elevabili a 15 ettari se i fondi sono confinanti. Tra tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita una fascia di libero accesso larga almeno 500 metri lungo il confine.

Competenze regionali, comuni e regolamento attuativo

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per l’agricoltura, deve definire con decreto:

  • il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti in Sicilia;
  • le foreste del demanio regionale con tartufaie controllate o coltivate;
  • le tartufaie destinate esclusivamente a studio, sperimentazione e ricerca.

Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta non attribuite alla Regione sono svolte dai comuni. Inoltre, entro 120 giorni deve essere approvato il regolamento di attuazione, che disciplina modalità di cerca, raccolta, lavorazione, conservazione, esame di idoneità, uso dei cani, criteri per il riconoscimento delle aree riservate, tabelle identificative, modulazione delle sanzioni e ogni altra disposizione necessaria.

Consorzi, associazioni e tabellazione delle tartufaie

I consorzi volontari previsti dalla legge statale sono istituiti secondo il Codice civile. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori devono provvedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità del regolamento.

Idoneità alla cerca e raccolta e tesserino

Per esercitare la cerca e la raccolta occorre l’attestato di idoneità, rilasciato dal Dipartimento regionale dell’agricoltura ai maggiori di 14 anni dopo corso e esame sui principi della tartuficoltura, normativa di settore, legislazione alimentare, tracciabilità, sicurezza igienico-sanitaria e benessere del cane.

I contenuti minimi dei corsi sono definiti con decreto assessoriale entro 120 giorni. L’attestato ha validità su tutto il territorio nazionale, ma non consente attività nelle tartufaie coltivate o controllate. Gli attestati già rilasciati restano validi previo pagamento della tassa regionale.

Per la raccolta è inoltre necessario il tesserino, rilasciato dall’Assessorato o dagli enti locali delegati previo versamento della tassa regionale. Sono previsti due titoli:

  • amatoriale: fino a 500 grammi/giorno di tartufi bianchi e 1.500 grammi/giorno di tartufi neri; tassa annua di 50 euro;
  • professionale: fino a 1.200 grammi/giorno di tartufi bianchi e 4.000 grammi/giorno di tartufi neri; tassa annua di 150 euro.

Periodi, divieti e modalità della cerca

La cerca e raccolta libera sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla legge. L’Assessore competente può modificarli per singole annualità in presenza di particolari situazioni climatiche, purché senza danno alla capacità riproduttiva della specie; le variazioni devono essere diffuse con la massima pubblicità.

I comuni possono inoltre imporre divieti temporanei nei propri territori quando vi sia comprovata possibilità di alterare i fattori di riproduzione del tartufo.

La cerca e raccolta sono vietate:

  • ai minori di 14 anni, salvo accompagnamento da persona munita di attestato;
  • di notte, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole;
  • nelle aree rimboschite prima di 8 anni dalla messa a dimora, salvo tartufaie coltivate;
  • quando i tartufi non sono maturi o sono avariati, o con lavorazione andante del terreno;
  • con più di due cani iscritti all’anagrafe canina; è ammesso un cucciolo fino a 6 mesi per addestramento;
  • con vanghette superiori a 15 cm.

Ambiti riservati, proprietà e accesso ai fondi

La cerca e raccolta sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo esercizio del diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore mediante tabelle previste dal regolamento.

Nei fondi riconosciuti come tartufaie coltivate o controllate, il conduttore ha il diritto di proprietà sui tartufi prodotti. I proprietari o conduttori dei fondi non recintati non possono opporsi all’accesso dei raccoglitori muniti di tesserino.

Non è consentita l’apposizione di tabelle negli alvei e sulle sponde di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici demaniali.

Cerca nelle foreste demaniali, nei parchi e per fini scientifici

Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la raccolta sono consentite solo ai soggetti muniti di attestato di idoneità e tesserino. L’Assessorato competente determina le modalità operative nelle foreste demaniali e, d’intesa con gli enti gestori, nei parchi nazionali e regionali e nelle aree protette.

La cerca e raccolta per esclusivi scopi scientifici e di studio può essere autorizzata anche in deroga alle modalità ordinarie e fuori periodo. I soggetti autorizzati sono esonerati dal pagamento della tassa del tesserino.

Riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente rilascia l’attestazione di tartufaia controllata o coltivata secondo gli indirizzi del regolamento attuativo. Il riconoscimento comporta l’obbligo di tabellazione lungo tutto il confine dell’area tartufigena, con cartelli su pali alti almeno 2,5 metri, visibili tra loro e recanti la dicitura “Raccolta di tartufi riservata” e le ulteriori indicazioni regolamentari.

Il riconoscimento dura 10 anni ed è rinnovabile su richiesta. Può essere revocato in caso di mancata esecuzione o non conformità degli interventi previsti. Alla revoca segue l’obbligo di rimuovere le tabelle entro 30 giorni dalla comunicazione.

Tutela, certificazione e commercializzazione

La Giunta regionale deve istituire, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti in Sicilia e un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto.

Alla cessione, il cercatore deve essere in possesso del certificato di commestibilità, che indica specie, denominazione tassonomica, zona e data di raccolta, numero ed peso complessivo degli esemplari. L’accertamento è svolto dagli ispettori micologici delle ASP e dai micologi iscritti agli albi nazionale o regionale, con obbligo di aggiornamento periodico.

Il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall’Assessorato competente su proposta del Centro di ricerca.

È vietata la commercializzazione come “tartufo” di specie diverse da quelle ammesse dalla legge statale. È inoltre vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri.

Lavorazione, conservazione ed etichettatura

La lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo deve rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di sicurezza alimentare. Possono svolgere la lavorazione:

  • imprese iscritte alla camera di commercio;
  • consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate;
  • cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

I tartufi conservati devono essere venduti in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o solo sale, eventualmente con vino, liquore o acquavite. I contenitori devono essere sterilizzati a 120°C. Sono ammessi altri sistemi o sostanze solo se consentiti dalla normativa alimentare e indicati in ეტichetta.

L’etichetta deve riportare:

  • generalità del confezionatore;
  • nome del tartufo e indicazione tassonomica;
  • peso netto in grammi di prodotto sgocciolato, con tolleranza massima del 5%;
  • eventuale indicazione di tartufi pelati;
  • tipologia del liquido di governo.

Per i prodotti contenenti anche parzialmente tartufo deve essere indicato l’elenco delle specie di Tuber presenti e la percentuale di prodotto fresco utilizzato. I prodotti con aromi di sintesi non possono evocare il tartufo né con diciture né con immagini e devono riportare in evidenza la dicitura “prodotto contenente aromi”. È vietato l’uso di sostanze coloranti.

Raccoglitori amatoriali e professionali

Ai fini fiscali nazionali e del rilascio del tesserino, i raccoglitori e cercatori sono distinti in amatoriali e professionali in base alle soglie di reddito previste dalla legge statale. Chi è tenuto alla partita IVA in ragione dei redditi prodotti deve possedere il tesserino professionale.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza è esercitata, oltre che dai soggetti previsti dalla normativa statale, dagli agenti del Corpo forestale della Regione, dalla polizia locale, dalle guardie dei parchi e dalle guardie venatorie.

La violazione della legge comporta la confisca del prodotto e sanzione amministrativa pecuniaria. Sono previste sanzioni differenziate per raccolta senza titolo o in periodo vietato, in aree rimboschite, di notte, con modalità non consentite, con buche non richiuse correttamente, in zone riservate, senza tabelle, per commercio irregolare di tartufi freschi o conservati e per uso improprio della denominazione “tartufo”. La violazione del divieto di commercializzare specie non ammesse è punita con sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

Le violazioni più gravi comportano anche la revoca dell’attestato, dell’abilitazione o dell’eventuale autorizzazione per 1-2 anni; in caso di recidiva può essere disposta la revoca definitiva o il diniego permanente.

Disposizioni finanziarie e entrata in efficacia

I proventi delle tasse di concessione del tesserino affluiscono in un apposito capitolo del bilancio regionale e sono destinati alle finalità della legge.

La legge prevede che la sua efficacia decorra dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione. Sono inoltre previste norme transitorie per cui le tartufaie coltivate realizzate prima dell’entrata in vigore della legge possono essere riconosciute anche senza certificazione della micorrizazione.

Ambito temporale di applicazione

Molte disposizioni operative risultano sospese fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione. La disciplina ha quindi applicazione concreta solo dopo tale adempimento, mentre restano espressamente disciplinati gli atti da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

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