L.R. Calabria 39/2021
Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 39/2021 rinvia l’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del TPL approvato nel 2018, prevedendo che la Giunta disciplini una applicazione progressiva e graduale. Se la Giunta non interviene, il livello entra comunque in vigore 12 mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.
Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale
Proroga dell’entrata in vigore del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale
La legge regionale della Calabria interviene sulla disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale per differire e rendere graduale l’applicazione del livello dei servizi minimi già approvato dal Consiglio regionale nel 2018. La misura riguarda esclusivamente il territorio calabrese e si inserisce nel quadro della normativa regionale sui servizi di TPL.
Ambito e contenuto della proroga
La disciplina modificata stabilisce che la Giunta regionale definisca le modalità per una applicazione progressiva e graduale delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 347 del 16 novembre 2018. Tale livello, originariamente destinato a entrare in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, viene quindi sottoposto a un regime di avvio non immediato e modulato nel tempo.
Regola suppletiva in assenza di provvedimento della Giunta
Se la Giunta regionale non adotta il provvedimento di dettaglio sulle modalità applicative, la legge prevede un meccanismo automatico: il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Il testo non indica ulteriori condizioni o ulteriori passaggi procedimentali.
Profili finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale sul piano finanziario. Non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore della legge
La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
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