L.R. Calabria 41/2021
Modifica dell’articolo 27 della legge regionale agosto 2007, n. 18 (Norme in materia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 41/2021 prorogava dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’art. 27 della l.r. n. 18/2007 in materia di usi civici. L’articolo che disponeva la proroga è stato però dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 236/2022; restano la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga al 31 dicembre 2022 del termine in materia di usi civici, poi dichiarata incostituzionale
Proroga del termine in materia di usi civici
La legge regionale Calabria 28 dicembre 2021, n. 41 interviene sulla disciplina degli usi civici contenuta nella legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, con l’obiettivo di prorogare un termine già previsto dall’articolo 27. Il provvedimento ha però avuto una sorte di sostanziale inefficacia, poiché la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale con sentenza n. 236 del 2022.
Contenuto della modifica originaria
La disposizione sostituiva nel comma 1 dell’articolo 27 della l.r. n. 18/2007 il termine finale “31 dicembre 2021” con “31 dicembre 2022”. La norma era dunque diretta a estendere di un anno il termine già fissato dalla legislazione regionale in materia di usi civici, limitando l’efficacia della proroga al nuovo termine del 31 dicembre 2022.
Effetti sulla disciplina applicabile
Poiché l’articolo che introduceva la proroga è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, la modifica non può essere considerata un riferimento utile per l’applicazione attuale della disciplina. In pratica, il testo non offre oggi un assetto normativo operativo su cui fare affidamento per effetti ancora pendenti o futuri.
Aspetti finanziari
La legge conteneva una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, ma tale previsione è stata anch’essa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale insieme all’articolo modificativo.
Valutazione di attualità
Il provvedimento è da considerarsi obsoleto/non utilmente applicabile, sia perché riferito a una proroga con termine ormai scaduto, sia perché la disposizione centrale è stata espunta dall’ordinamento per illegittimità costituzionale.
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