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Provvedimento

Deliberazione n. 464 del 04/08/2025

Provvedimento del 4 agosto 2025

Garante Privacy464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Microsoft Ireland Operations Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’ulteriore diffusione del contenuto sulle piattaforme Facebook, Instagram e Teams e a preservare eventuali copie acquisite in chiaro a fini probatori. Non sono previste sanzioni, ma solo la conferma delle misure cautelari e conservative disposte in via urgente.

Ratifica nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Microsoft Ireland Operations Limited di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Microsoft Ireland Operations Limited, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. L’intervento è stato finalizzato a prevenire la diffusione del materiale sulle piattaforme digitali indicate dalla persona interessata.

Origine del procedimento e quadro normativo

La procedura prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito. Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di c.d. revenge porn;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone una decisione entro quarantotto ore dalla segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019 del Garante, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica.

Misure urgenti adottate il 28 luglio 2025

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 250 e 251 del 28 luglio 2025. Tali determinazioni hanno disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Microsoft Ireland Operations Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, così da consentire l’intervento tecnico sui contenuti oggetto della segnalazione.

Conservazione del materiale e garanzie probatorie

Le stesse società sono state inoltre destinatatarie di una prescrizione di conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione è stata limitata ai soli fini probatori e subordinata all’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, riunito il 4 agosto 2025, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000. All’esito, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 250/2025 e 251/2025 adottati d’urgenza dal dirigente competente. Il provvedimento conferma quindi l’azione immediata di contrasto alla diffusione del materiale, senza irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Punti principali

Segnalazione su materiale sessualmente esplicito e richiesta di intervento

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La richiesta di intervento riguardava le piattaforme Facebook, Instagram e Teams.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 250 e 251 del 28 luglio 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Microsoft Ireland Operations Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale ai soli fini probatori

Alle stesse società è stata prescritta la conservazione di eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva essere effettuata con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 4 agosto 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti già adottati il 28 luglio 2025. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure cautelari e conservative disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentidiritti dell'interessato

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