Sentenza n. 6787/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 15157/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria finale e gli atti del concorso interno per vice ispettore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, già promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari con decorrenza dalla data dei fatti, ha contestato la graduatoria di un concorso interno per vice ispettore, nonché gli atti connessi e, in via derivata, il bando e gli atti presupposti. Ha dedotto che la valutazione dei titoli di servizio avrebbe dovuto tenere conto del riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. Il primo motivo d’appello ha denunciato la violazione dei criteri sugli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, sostenendo che il rapporto di impiego ancora in corso non potesse considerarsi esaurito. Il secondo motivo ha dedotto l’omesso esercizio, anche d’ufficio, del potere di disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale è limitata dai rapporti esauriti e che, nel pubblico impiego, tra tali rapporti rientrano gli atti di inquadramento consolidatisi per mancata tempestiva impugnazione. La permanenza del rapporto di lavoro non impedisce che singoli provvedimenti amministrativi, costitutivi del suo contenuto, divengano definitivi e insensibili a successive declaratorie di illegittimità costituzionale. L’impugnazione della graduatoria non poteva quindi essere utilizzata per conseguire indirettamente il risultato che avrebbe richiesto la tempestiva impugnazione degli atti di inquadramento o del bando, ove pregiudizievole. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che il giudice comune possa disapplicare una norma primaria dichiarata incostituzionale, anche quando essa continui a regolare rapporti esauriti per effetto dei limiti temporali della pronuncia costituzionale, poiché il sistema italiano riserva alla Corte costituzionale la declaratoria di incostituzionalità delle leggi. Spese del grado compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina la promozione alla qualifica per meriti straordinari, con decorrenza dalla data dei fatti posti a fondamento della promozione.
art. 75, comma 1, d.P.R. 335/1982
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari a quella del personale che avesse conseguito la medesima qualifica mediante successive procedure concorsuali o selettive; il giudice ha tuttavia ritenuto che la pronuncia non incida sui rapporti esauriti.
art. 136 Cost.
Richiamato, insieme all’art. 30 della legge n. 87/1953, quale fondamento del limite dei rapporti esauriti all’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.
art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato quale disposizione concorrente nel delimitare gli effetti temporali delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale rispetto ai rapporti esauriti.
art. 97, comma 2, Cost.
Invocato dall’appellante in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’accoglimento dell’appello.
art. 36, comma 1, Cost.
Invocato dall’appellante in relazione alla proporzionalità della retribuzione, ma ritenuto non decisivo ai fini della controversia.
Massime di principio
- L’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, secondo il combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953.
- Nel pubblico impiego, gli atti di inquadramento non tempestivamente impugnati e divenuti definitivi per decorso del termine decadenziale costituiscono rapporti esauriti, anche se il rapporto di lavoro complessivo è ancora in corso.
- La definitività di singoli provvedimenti amministrativi inseriti in un rapporto di durata impedisce di rimetterne indirettamente in discussione gli effetti mediante l’impugnazione di una successiva procedura selettiva o della relativa graduatoria.
- Il giudice comune non può disapplicare una norma primaria ritenuta incostituzionale; tale preclusione opera anche quando la norma sia già stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, se continua a regolare rapporti esauriti in forza dei limiti temporali della pronuncia di accoglimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →