Ordinanza ingiunzione o revoca n. 378 del 20/06/2024
Provvedimento del 20 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che un medico, titolare del trattamento, ha violato l’art. 12, par. 3, in relazione all’art. 15 GDPR, per aver riscontrato con forte ritardo la richiesta di accesso della paziente alle fotografie preoperatorie, considerate dati personali relativi alla salute. Ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 13, par. 2, lett. a) GDPR, perché l’informativa consegnata ai pazienti non indicava in modo sufficientemente specifico il periodo di conservazione dei dati o i criteri per determinarlo. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, con ordine di adeguare l’informativa entro 40 giorni e obbligo di comunicare le iniziative adottate. Disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Medico titolare del trattamento sanzionato per ritardo nel riscontro all’accesso alle fotografie preoperatorie e per informativa incompleta sui tempi di conservazione
Medico titolare del trattamento sanzionato per ritardo nell’accesso a fotografie preoperatorie e informativa incompleta
Il provvedimento riguarda un medico, qualificato come titolare del trattamento, destinatario di un reclamo per il mancato riscontro a una richiesta di accesso ex art. 15 GDPR avente ad oggetto fotografie preoperatorie relative a un intervento chirurgico. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha inoltre esaminato l’informativa resa ai pazienti, rilevando carenze sull’indicazione del periodo di conservazione dei dati.
Origine del procedimento e svolgimento dell’istruttoria
La paziente, tramite il proprio legale, aveva chiesto copia delle fotografie preoperatorie e lamentava di non aver ricevuto riscontro. L’Ufficio ha dapprima invitato i soggetti interessati ad aderire alla richiesta e, preso atto del successivo riscontro tardivo del medico, ha avviato il procedimento nei suoi confronti ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. La struttura sanitaria presso cui l’intervento era stato eseguito è stata invece archiviata, in ragione dell’articolazione dei ruoli privacy emersa in atti.
Natura dei dati trattati
Il Garante ha ribadito che le fotografie preoperatorie costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e, nel caso concreto, dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15. A sostegno di tale qualificazione sono stati richiamati il Considerando 35, secondo cui rientrano nei dati relativi alla salute anche le informazioni ricavate da esami e controlli su una parte del corpo, e l’orientamento consolidato dell’Autorità già espresso in precedenti decisioni. Di conseguenza, tali immagini erano pienamente soggette al diritto di accesso dell’interessata.
Violazione dell’art. 12, par. 3, in relazione all’art. 15 GDPR
L’Autorità ha accertato che il medico non ha fornito riscontro all’istanza di accesso entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR. Il titolare non ha neppure comunicato nei termini eventuali ragioni di ritardo o di impossibilità a soddisfare la richiesta, come richiesto dall’art. 12, par. 4, e dal Considerando 59. Il riscontro è stato reso solo dopo l’invito ad aderire formulato dal Garante, con un ritardo complessivo di 302 giorni rispetto alla richiesta originaria.
Violazione dell’art. 13, par. 2, lett. a) GDPR sull’informativa
Il Garante ha ritenuto non conforme l’informativa prodotta dal medico, nella parte in cui indicava in modo generico che i dati sarebbero stati conservati "solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti". Tale formulazione non soddisfa l’obbligo di indicare il periodo di conservazione oppure i criteri utilizzati per determinarlo, previsto dall’art. 13, par. 2, lett. a), GDPR. L’Autorità ha richiamato, oltre al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), il provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 sui dati sanitari in ambito sanitario e le linee guida sulla trasparenza del Gruppo Art. 29 (WP260 rev.01), che escludono formule eccessivamente generiche.
Valutazione complessiva e sanzione
Il Garante ha qualificato la condotta come illecita per la violazione congiunta dell’art. 12, par. 3, in relazione all’art. 15 GDPR, e dell’art. 13, par. 2, lett. a), GDPR. Ai fini della quantificazione della sanzione ex art. 83 GDPR, ha ritenuto la gravità complessiva bassa, trattandosi di un caso isolato, senza dolo e riguardante un solo interessato e dati sulla salute. Sono stati valorizzati in senso attenuante l’assenza di precedenti provvedimenti, la cooperazione del titolare e il fatto che l’Autorità sia venuta a conoscenza dei fatti tramite reclamo. La sanzione è stata quindi determinata in euro 4.000,00.
Misure correttive e prescrizioni
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, il Garante ha ordinato al medico di rielaborare l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, integrando le informazioni sul periodo di conservazione dei dati personali o sui criteri per determinarlo, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione. L’adeguamento deve essere effettuato entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento. Inoltre, ai sensi dell’art. 58, par. 1, lett. a), e dell’art. 157 del Codice, il medico deve comunicare entro 20 giorni dalla scadenza di tale termine quali iniziative abbia adottato, fornendo riscontro documentato.
Dispositivo finale e rimedi
Nel dispositivo il Garante ha ordinato il pagamento della sanzione di euro 4.000,00, richiamando la facoltà di definizione agevolata prevista dall’art. 166, comma 8, del Codice, pari alla metà dell’importo entro 30 giorni. Ha inoltre disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito dell’Autorità ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro i termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo
La vicenda trae origine dal reclamo di una paziente che aveva chiesto al medico copia delle fotografie preoperatorie relative a un intervento chirurgico, al fine di esercitare il diritto di accesso ex art. 15 GDPR, senza ricevere riscontro nei termini. L’Ufficio ha dapprima invitato struttura sanitaria e medico ad aderire alle richieste; poi, verificata la posizione del medico quale titolare del trattamento, ha avviato il procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice.
Fotografie preoperatorie come dati personali relativi alla salute
Il Garante ha qualificato le immagini preoperatorie come dati personali, e nel caso concreto come dati relativi alla salute, richiamando l’art. 4, par. 1, nn. 1 e 15 GDPR, il Considerando 35 e il proprio orientamento consolidato. Le fotografie richieste erano dunque soggette al diritto di accesso dell’interessata.
Violazione del termine di riscontro all’accesso
È stato accertato che il medico non ha riscontrato l’istanza entro il termine di un mese previsto dall’art. 12, par. 3, GDPR, né ha dato comunicazione nei termini dell’eventuale proroga o dell’impossibilità di ottemperare. Il riscontro è arrivato solo dopo l’invito ad aderire del Garante, a distanza di 302 giorni dalla richiesta.
Informativa incompleta sul periodo di conservazione
L’informativa ex artt. 13 e 14 GDPR conteneva una formula generica sul mantenimento dei dati "solo per il tempo necessario", ritenuta insufficiente rispetto all’obbligo di indicare il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo ex art. 13, par. 2, lett. a), GDPR. Il Garante ha richiamato anche il principio di limitazione della conservazione ex art. 5, par. 1, lett. e), e i chiarimenti del provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 e delle linee guida WP29 sulla trasparenza.
Sanzione, ordine di adeguamento e pubblicazione
Per le violazioni degli artt. 12, 15 e 13 GDPR è stata applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro, determinata in considerazione della gravità ritenuta bassa, dell’assenza di dolo, della cooperazione del titolare e dell’assenza di precedenti provvedimenti. Il Garante ha inoltre ordinato di rielaborare l’informativa entro 40 giorni, integrando le informazioni sui tempi di conservazione, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale.
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