Risoluzione n. 158 del 21/12/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce il regime fiscale di registro e bollo per un contratto d’appalto stipulato da un comune con un’organizzazione di volontariato. Se il contratto è registrato entro il 31 dicembre 2017, resta applicabile l’esenzione prevista dalla legge n. 266/1991; se registrato dopo tale data, l’atto è esente da bollo ma soggetto a imposta di registro al 3%.
Tassazione di un contratto d’appalto tra un comune e un’organizzazione di volontariato
Tassazione di un contratto d’appalto tra un comune e un’organizzazione di volontariato
La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, di un contratto d’appalto stipulato tra un comune e un’organizzazione di volontariato. Il chiarimento si concentra sul coordinamento tra la disciplina previgente della legge n. 266/1991 e le disposizioni del Codice del Terzo settore, con particolare riguardo ai profili transitori.
Quesito e fattispecie concreta
Il Comune ha affidato in appalto il servizio di mantenimento e custodia di cani e gatti randagi a un’associazione di volontariato iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e operante fuori campo IVA. Il contratto deve essere stipulato in forma di atto pubblico amministrativo, con obbligo di registrazione. L’interpello chiede se l’atto sia esente da imposta di registro e da imposta di bollo alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 117/2017.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che il contratto debba essere esente sia da imposta di registro sia da imposta di bollo. A suo avviso, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuerebbe ad applicarsi, per le organizzazioni di volontariato, l’esenzione prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 266/1991, in virtù della disciplina transitoria contenuta nell’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 8, comma 1, della legge n. 266/1991, secondo cui gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
Viene poi evidenziato che l’articolo 102 del D.Lgs. n. 117/2017 ha abrogato numerose disposizioni, compresa la legge n. 266/1991 e quindi anche la citata agevolazione. Tuttavia, l’articolo 104 del medesimo decreto disciplina l’entrata in vigore del Codice e la decorrenza delle nuove norme fiscali.
In particolare:
- l’articolo 104, comma 3, stabilisce l’entrata in vigore generale del Codice dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 3 agosto 2017, con conseguente abrogazione anche della legge n. 266/1991;
- l’articolo 104, comma 2, prevede che le disposizioni del titolo X del Codice si applichino agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro;
- l’articolo 104, comma 1, introduce una disciplina transitoria per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, con applicazione di alcune disposizioni, tra cui l’articolo 82, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, quindi dal 1° gennaio 2018.
Regime delle imposte indirette nel Codice del Terzo settore
L’Agenzia richiama l’articolo 82 del D.Lgs. n. 117/2017, che disciplina le imposte indirette e i tributi locali per gli enti del Terzo settore. In sintesi, tale norma prevede:
- al comma 3, l’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese fusioni, scissioni e trasformazioni, degli enti del Terzo settore indicati dalla norma; le modifiche statutarie di mero adeguamento normativo sono esenti da imposta di registro;
- al comma 4, l’imposta di registro in misura fissa, alle condizioni previste, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore;
- al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti e altri documenti, cartacei o informatici, posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore.
L’Agenzia osserva però che le agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 riguardano fattispecie diverse da quella oggetto dell’interpello, cioè un contratto di appalto di servizi.
Disciplina transitoria e norma di interpretazione autentica
Per il periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, la risoluzione richiama l’articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, qualificato come norma di interpretazione autentica.
Secondo tale disposizione, i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 104 del D.Lgs. n. 117/2017 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che modificano o abrogano norme previgenti. In sostanza, le disposizioni fiscali richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del Codice continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.
Da ciò deriva che ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale continuano a fruire delle agevolazioni di settore fino al momento di applicazione delle nuove norme.
Conclusioni dell’Agenzia sul contratto di appalto
Per il caso concreto, l’Agenzia distingue due ipotesi:
- se il contratto di appalto viene registrato entro il 31 dicembre 2017, è esente sia dall’imposta di registro sia dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 266/1991, in forza dell’articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017;
- se il contratto viene registrato dopo il 31 dicembre 2017, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, ma è soggetto a imposta di registro con aliquota del 3%, ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, relativo agli atti diversi aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Indicazione finale
La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano applicati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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