Provvedimento del 18/09/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello di dichiarazione ASR e le relative istruzioni per recuperare l’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea, fissando modalità di compilazione, presentazione cartacea, termini e criteri di calcolo degli importi dovuti.
Approvazione del modello ASR per il recupero dell’aiuto di Stato sulle rivalutazioni
Approvazione del modello ASR per il recupero dell’aiuto di Stato – Rivalutazioni
Il documento approva il modello di dichiarazione "Aiuto di Stato – Rivalutazioni (ASR)" e le relative istruzioni per consentire il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune. Il provvedimento attua l’art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alla decisione della Commissione europea C(2008)869 dell’11 marzo 2008.
Oggetto e finalità del provvedimento
Il provvedimento disciplina il modello che i soggetti interessati devono utilizzare per restituire l’aiuto fruito in base al regime d’imposta sostitutiva previsto dall’art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L’aiuto è quello relativo alle rivalutazioni e ai riallineamenti fiscali applicati da taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria.
Soggetti interessati
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione:
- i soggetti che hanno usufruito del regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 26 dell’art. 2 della legge n. 350/2003, mediante il modello UNICO Società di capitali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 (quadro RY, UNICO 2004 SC);
- in caso di operazioni straordinarie successive al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 che abbiano estinto il soggetto originariamente beneficiario, i soggetti beneficiari della scissione ovvero quelli risultanti dalla fusione.
Modalità di presentazione
Il modello ASR deve essere:
- compilato dal soggetto tenuto alla restituzione;
- consegnato a mano, in formato cartaceo, in originale;
- presentato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale della società beneficiaria riferito al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003.
Le istruzioni indicano che la presentazione deve avvenire entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione del modello. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio.
Reperibilità del modello e stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente sui siti:
Può essere prelevato anche da altri siti, a condizione che:
- sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato;
- rechi l’indirizzo del sito di prelievo;
- riporti gli estremi del provvedimento di approvazione.
È ammessa la riproduzione con stampa monocromatica in colore nero, purché il modello resti chiaro e leggibile nel tempo.
Criteri di calcolo del recupero
L’importo dell’aiuto da recuperare è rideterminato applicando, in luogo del regime sostitutivo del 9%, il regime previsto dal comma 25 dell’art. 2 della legge n. 350/2003, secondo questi criteri:
- aliquota del 19% sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili;
- aliquota del 15% sulle differenze di valore riallineate relative a beni non ammortizzabili;
- esclusione delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d’Italia, in quanto esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR;
- attualizzazione delle somme versate alla data del 20 giugno 2004 con tasso del 4,43%.
Compilazione del modello
Il modello è composto da un unico prospetto e richiede l’indicazione:
- dei dati della società dichiarante;
- se diversa, dei dati della società beneficiaria;
- dei dati del rappresentante firmatario;
- della determinazione dei maggiori importi dovuti;
- della firma;
- dell’eventuale delega alla consegna.
Dati della società dichiarante e beneficiaria
Nel riquadro dedicato alla società dichiarante vanno riportati i dati del soggetto tenuto alla restituzione. Il riquadro relativo alla società beneficiaria va compilato solo se, dopo il 31 dicembre 2003, si è verificata un’operazione straordinaria che ha estinto il soggetto originariamente beneficiario; in tal caso il soggetto risultante dalla fusione o dalla scissione indica i dati del soggetto estinto, già presenti nel frontespizio di UNICO 2004 SC.
Tra i dati da indicare rientrano:
- codice fiscale;
- sede legale;
- domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
- per i soggetti non residenti, lo Stato estero di residenza, il codice dello Stato estero e il codice di identificazione fiscale estero;
- recapiti telefonici, fax e posta elettronica, facoltativi.
Rappresentante firmatario
Devono essere indicati i dati del rappresentante legale o negoziale che sottoscrive la dichiarazione, compreso:
- codice carica;
- codice fiscale obbligatorio;
- generalità;
- data e luogo di nascita;
- residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale.
Determinazione dei maggiori importi dovuti
Nel quadro dedicato alla determinazione degli importi:
- il campo 1 riguarda i beni non ammortizzabili e contiene le differenze di valore riallineate che costituivano base imponibile dell’imposta sostitutiva nel quadro RY di UNICO 2004 SC;
- il campo 2 indica l’imposta dovuta sui beni non ammortizzabili, calcolata applicando il 15% al campo 1;
- il campo 3 contiene le differenze di valore relative alle partecipazioni nella Banca d’Italia, escluse dal regime;
- il campo 4 riguarda i beni ammortizzabili e contiene le differenze di valore riallineate;
- il campo 5 indica l’imposta sui beni ammortizzabili, calcolata applicando il 19% al campo 4;
- il campo 6 indica l’imposta complessivamente dovuta, data dalla somma dei campi 2 e 5;
- il campo 7 indica l’importo attualizzato al 20 giugno 2004, ottenuto applicando il tasso del 4,43% all’imposta versata;
- il campo 8 indica la differenza tra i campi 6 e 7, cioè il maggiore importo dovuto.
Versamenti rateali o in unica soluzione
Il riquadro dei versamenti serve a indicare progressivamente gli estremi dei versamenti effettuati, sia in unica soluzione sia in forma rateale, ai sensi dell’abrogato comma 26 dell’art. 2 della legge n. 350/2003. Per ciascuna rata devono essere riportati:
- la data del versamento;
- l’imposta versata;
- l’imposta attualizzata al 20 giugno 2004 con tasso del 4,43%.
Firma della dichiarazione e delega alla consegna
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Per le società che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la sottoscrizione può essere resa da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Il riquadro della delega alla consegna va compilato quando il modello è presentato da persona incaricata. In tal caso l’incaricato deve esibire all’ufficio il proprio documento e quello del delegante; se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all’ufficio.
Trattamento dei dati personali
L’informativa richiama il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e precisa che i dati contenuti nella dichiarazione sono trattati per finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge.
L’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, ai recapiti indicati nell’informativa.
Riferimenti normativi e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- statuto e regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- legge 21 novembre 2000, n. 342;
- legge 30 luglio 1990, n. 218;
- legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 18 settembre 2008.
Testo integrale
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