LEGGE 2 ottobre 1997, n. 333
Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica la legge 22 luglio 1997, n. 276: dispone che le norme sull'istituzione delle sezioni stralcio si applichino a decorrere dalla data di entrata in funzione di dette sezioni, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia; prevede la trasmissione al presidente del tribunale dei procedimenti già rimessi al collegio ma non decisi per assegnazione alle sezioni stralcio; introduce, per la partecipazione a concorsi interni, l'obbligo di aver prestato servizio a tempo determinato nella qualifica per la quale si concorre. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Entrata in funzione delle «sezioni stralcio» e requisito di servizio per concorsi interni
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