LEGGE 2 ottobre 1997, n. 346
Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (02/10/1997) che consente anticipi fino al 70% sui contributi e sovvenzioni del fondo speciale per lo sviluppo delle attività cinematografiche (art.45 L.1213/1965), vietandoli a beneficiari senza rendicontazione degli ultimi due esercizi o senza finanziamenti negli ultimi tre anni. Affida al Ministero per i beni culturali i regolamenti attuativi, impone che i programmi siano realizzati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'approvazione e amplia alcuni termini da 42 a 54 mesi.
Anticipi su contributi cinematografici e termini di realizzazione
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