Risposta n. 290 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l'espletamento dell'attività lavorativa – Irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente – Art. 51 TUIR
Il quesito
Le somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico ai rider che utilizzano il proprio mezzo per le consegne concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono assoggettabili a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali?
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società sostiene che il rimborso chilometrico, determinato su base oggettiva (Tabelle ACI, tipologia veicolo, percorso via app/Google Maps) e previsto da accordo integrativo, è un'indennità meramente risarcitoria a copertura dei costi sostenuti dal rider e rappresenta un rimborso di spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro; pertanto non deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente né essere assoggettato a contribuzione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda il principio di onnicomprensività dell'art.51 TUIR ma richiama la prassi che esclude dalla tassazione i rimborsi per spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro se documentati e determinati su basi oggettive. Sulla base degli elementi forniti e assunti per veri, ritiene che il rimborso chilometrico, così determinato e riferito a costi nell'interesse esclusivo del datore, non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente. Il parere si basa sui documenti presentati e non riguarda aspetti previdenziali, assistenziali o giuslavoristici.
Testo integrale
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