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Interpello

Risposta n. 290 del 11/04/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano il mezzo proprio per l'espletamento dell'attività lavorativa – Irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente – Art. 51 TUIR

Il quesito

Le somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico ai rider che utilizzano il proprio mezzo per le consegne concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono assoggettabili a ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali?

Soluzione prospettata dal contribuente

La Società sostiene che il rimborso chilometrico, determinato su base oggettiva (Tabelle ACI, tipologia veicolo, percorso via app/Google Maps) e previsto da accordo integrativo, è un'indennità meramente risarcitoria a copertura dei costi sostenuti dal rider e rappresenta un rimborso di spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro; pertanto non deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente né essere assoggettato a contribuzione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda il principio di onnicomprensività dell'art.51 TUIR ma richiama la prassi che esclude dalla tassazione i rimborsi per spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro se documentati e determinati su basi oggettive. Sulla base degli elementi forniti e assunti per veri, ritiene che il rimborso chilometrico, così determinato e riferito a costi nell'interesse esclusivo del datore, non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente. Il parere si basa sui documenti presentati e non riguarda aspetti previdenziali, assistenziali o giuslavoristici.

Testo integrale

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