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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13114/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di pagamento con cui l’Amministrazione aveva recuperato accise asseritamente dovute per più annualità, oltre sanzioni, contestando l’applicazione dell’esenzione prevista per l’energia prodotta da fonti rinnovabili e consumata in autoproduzione. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che l’energia fosse stata legittimamente ceduta in esenzione; sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano però ritenuto insussistente il presupposto dell’esenzione, poiché l’energia risultava rivenduta ai singoli consorziati sulla base di contratti di somministrazione e non consumata in autoproduzione. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi di ricorso avverso la sentenza regionale, ma prima della decisione ha depositato memoria di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, qualificandola come manifestazione del difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese tra le parti, richiamando l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione

    la Corte richiama la norma solo per riepilogare il presupposto dell’esenzione oggetto della lite; la CTR l’aveva interpretata nel senso che l’agevolazione presuppone l’autoproduzione e non si applica quando l’energia è ceduta a terzi consumatori finali.

  • Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485

    è richiamata per affermare che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina il venir meno dell’interesse alla decisione e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta del giudizio di legittimità non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • L’esenzione dall’accisa per energia da fonti rinnovabili consumata in autoproduzione presuppone un effettivo consumo in proprio dell’energia prodotta e non opera quando l’energia sia ceduta a soggetti terzi come consumatori finali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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