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Circolare

Circolare Inail n. 43 del 2 dicembre 2022

Fondo vittime amianto di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (amianto porti). Finanziamento per gli anni 2021 e 2022 e accesso al Fondo da parte delle autorità di sistema portuale. Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni stabilite dal decreto ministeriale 30 settembre 2022.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione del decreto ministeriale 30 settembre 2022 sul Fondo vittime amianto, istituito per gli eredi delle vittime asbesto-correlate per operazioni portuali e ora esteso anche alle Autorità di sistema portuale soccombenti. Il Fondo è dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; le domande vanno presentate all'Inail entro il 16 gennaio 2023 con documentazione probatoria (sentenze esecutive o verbali di conciliazione). L'Inail determinerà, con delibera del CdA entro 60 giorni dalla scadenza delle domande, la percentuale di contribuzione del Fondo e procederà all'erogazione dopo il trasferimento delle risorse da parte del Ministero, secondo le modalità di priorità tra eredi e debitori.

Fondo vittime amianto (art. 1, c. 278 legge 28/12/2015). Rifinanziamento anni 2021 e 2022 e accesso da parte delle Autorità di sistema portuale; procedure ed erogazione secondo DM 30/9/2022

Punti principali

Quadro normativo

Richiamo alle leggi e provvedimenti rilevanti (legge 28/12/2015 c.278, decreto-legge 10/9/2021 n.121 conv. L.156/2021, DM 30/9/2022) e alle precedenti circolari INAIL (n.7/2017, n.8/2018, n.4/2020). Il DM 30/9/2022 definisce procedure e modalità per le annualità 2021-2022.

Dotazione del Fondo

Dotazione pari a 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; tale importo costituisce il limite massimo di spesa per ciascun anno.

Destinatari del Fondo

a) Eredi delle persone decedute per patologie asbesto-correlate durante operazioni portuali, beneficiari di risarcimento accertato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione. b) Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive o parti debitrici in verbali di conciliazione riguardanti tali risarcimenti, compresi casi di vittime non dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Termini e condizioni per le domande

Scadenza unica: 16 gennaio 2023. Le domande per l'anno 2021 devono riguardare sentenze/verbali depositati entro il 31/12/2020; per il 2022, depositati entro il 31/12/2021. Invio tramite PEC a dcra@postacert.inail.it o, per i privi di PEC, per raccomandata A/R all'INAIL Direzione centrale rapporto assicurativo. Allegare copia autentica di sentenza o verbale.

Documentazione specifica richiesta

Eredi: modulo 'Domanda Erede lavoratore deceduto' e copia autentica della sentenza/verbale; comunicazione contestuale all'impresa debitrice (con ricevuta). Autorità di sistema portuale: modulo 'Domanda Autorità di sistema portuale', prospetto riepilogativo, copie autentiche delle sentenze/verbali e quietanza che attesti pagamento integrale o parziale agli eredi.

Determinazione della misura percentuale

L'ammontare della prestazione per ciascun anno sarà stabilito con delibera del CdA INAIL adottata entro 60 giorni dalla scadenza delle domande. La percentuale di contribuzione del Fondo è calcolata sul rapporto tra l'ammontare complessivo dei risarcimenti accertati per l'anno e il limite di spesa di 10 milioni euro.

Erogazione e modalità di pagamento

INAIL comunica al Ministero i dati sulle domande ammesse/respinte e la misura percentuale; trascorsi 30 giorni senza rilievi ministeriali, INAIL informa eredi e imprese sull'esito e sulle risorse erogabili. L'impresa può chiedere che la prestazione sia erogata a suo favore se dimostra con quietanza di avere pagato integralmente gli eredi; in caso di pagamento parziale, prevale il pagamento agli eredi tenendo conto di quanto già corrisposto e delle risorse erogabili. Le prestazioni sono erogate solo dopo il trasferimento delle risorse da parte del Ministero.

Cumulabilità

Le prestazioni del Fondo non escludono altri diritti previsti dall'ordinamento e si cumulano con essi.

Abrogazione normativa precedente

Il DM 30/9/2022, all'art.8 c.4, abroga il precedente decreto ministeriale del 27 ottobre 2016 relativo alle procedure di erogazione del Fondo.

Testo integrale

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