Circolare Inail n. 47 del 19 dicembre 2022
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer effetto della decisione BCE del 15/12/2022 (ORP 2,50%), dall'21 dicembre 2022 INAIL aggiorna i tassi: interesse per le rateazioni = ORP + 6 punti (8,50%) e misura delle sanzioni civili = ORP + 5,5 punti (8,00%). Le rateazioni in corso restano invariate. Sono previste riduzioni delle sanzioni per procedure concorsuali secondo criteri del C.d.A. (delibera 17/01/2002) e variazioni delle misure ridotte in ragione del nuovo tasso legale entrato in vigore il 1° gennaio 2023 (5%). La circolare contiene un errata corrige che sostituisce la decorrenza precedentemente indicata con il 21 dicembre 2022.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili (Circolare n.47) - Errata corrige decorrenza 21 dicembre 2022
Punti principali
Errata corrige
Sostituita la decorrenza indicata in precedenza (“a decorrere dal 2 novembre 2022”) con “a decorrere dal 21 dicembre 2022” (p.2, par. 2 Sanzioni civili).
Decisione BCE e tasso ORP
La BCE ha fissato al 15/12/2022 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) al 2,50%, parametro base per il calcolo dei tassi INAIL.
Tasso per rateazioni
A decorrere dal 21/12/2022 il tasso applicabile alle rateazioni dei debiti per premi e accessori è pari a ORP + 6 punti = 8,50% per le istanze presentate da tale data; i piani di ammortamento già in corso non variano.
Misura delle sanzioni civili
A decorrere dal 21/12/2022 la sanzione civile ordinaria è pari a ORP + 5,5 punti = 8,00% nelle ipotesi previste dall'art.116, commi 8 e 10 (mancato/ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni; evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 giorni; omissioni dovute a incertezze oggettive riconosciute).
Riduzioni delle sanzioni in procedure concorsuali
In procedure concorsuali le sanzioni possono essere ridotte a un tasso non inferiore al tasso degli interessi legali, se pagati contributi e spese. La delibera C.d.A. 17/01/2002 stabilisce: omissione ridotta = ORP; evasione ridotta = ORP + 2 punti; se ORP < interesse legale si applica il tasso legale (o legale +2 per evasione).
Effetti temporali e tasso legale
Tasso legale 2022 (1/1–31/12/2022) = 1,25%; dal 1/1/2023 il tasso legale = 5%. Quindi: dal 21/12/2022 al 31/12/2022 le riduzioni valgono 2,50% (omissione) e 4,50% (evasione); dal 1/1/2023 si applicano 5% (omissione) e 7% (evasione).
Decorrenze e allegati
Le nuove misure decorrono dal 21/12/2022; la circolare è datata 19/12/2022 e riporta 2 allegati informativi.
Testo integrale
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