Deliberazione n. 563 del 12/09/2024
Provvedimento del 12 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione tramite piattaforma digitale di materiale audiovisivo o informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento urgente aveva imposto alla piattaforma di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale copia in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori. Il provvedimento finale si limita alla ratifica dell’atto urgente adottato dal dirigente competente.
Ratifica dell’ingiunzione d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di un’ingiunzione urgente contro Telegram per materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 442 del 2 settembre 2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. L’intervento è stato assunto a seguito di una segnalazione dell’interessato, che ha chiesto l’attivazione dell’Autorità per impedire la possibile diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Contesto e base giuridica
Il provvedimento richiama il GDPR, il Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. n. 139/2021 e convertito dalla l. n. 205/2021. Tale disposizione attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. Il medesimo articolo prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza una misura volta a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato. In particolare, è stato ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per bloccare la diffusione sulla piattaforma del materiale trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alla società è stata anche prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma. La conservazione doveva essere effettuata per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, mediante misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati, con successiva e tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunitosi il 12 settembre 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate e ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente. Il testo non prevede sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma dell’ordine di impedire la diffusione del materiale e della relativa misura di conservazione probatoria.
Punti principali
Origine della procedura e base normativa
La procedura origina da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram. Il provvedimento richiama il quadro normativo del GDPR, del Codice privacy e in particolare l’art. 144-bis, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in materia di c.d. revenge porn entro 48 ore dalla segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 442 del 2 settembre 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019. L’atto ha imposto a Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
La determinazione urgente ha inoltre prescritto alla società la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per finalità esclusivamente probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 12 settembre 2024 il Garante, preso atto della documentazione e delle osservazioni acquisite, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 442/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre alla ratifica dell’ordine urgente.
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