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Messaggio

Messaggio numero 14045 del 30-08-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica la proroga all’1 dicembre 2012 della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti operanti a Lampedusa, specificando le categorie interessate e le scadenze sospese per aziende, artigiani, commercianti, professionisti, committenti, aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi. Indica anche le modalità di compilazione delle denunce contributive e rinvia a successive istruzioni per il recupero dei contributi sospesi.

Proroga della sospensione contributiva per i soggetti operanti a Lampedusa

Proroga della sospensione contributiva per l’emergenza Lampedusa

Il documento disciplina la proroga della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011. La scadenza del differimento, inizialmente fissata al 30 giugno 2012, è prorogata all’1 dicembre 2012 dall’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Soggetti interessati

La sospensione riguarda i soggetti che, secondo le indicazioni della circolare n. 98 del 22 luglio 2011, abbiano presentato apposita domanda alla sede INPS competente. In particolare, sono interessati:

  • datori di lavoro privati, anche agricoli;
  • lavoratori autonomi artigiani;
  • commercianti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • liberi professionisti e committenti tenuti al versamento alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Aziende con dipendenti

Per le aziende che compilano le denunce UNIEMENS, i periodi di paga da giugno 2012 a ottobre 2012 devono essere trattati con il codice "N961" nell’elemento indicato dal documento. Il riepilogo dei dati esposti può determinare:

  • un credito INPS da versare con le consuete modalità tramite F24;
  • un credito azienda;
  • un saldo pari a zero.

Per la rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi delle aziende tenute alle denunce mensili, il documento richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 98 del 22 luglio 2011, con la quale è stato istituito il conto GPA 00/127.

Artigiani e commercianti

La proroga incide sui contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

  • 20/08/2012: II rata sul minimale per l’anno 2012;
  • 16/11/2012: III rata sul minimale per l’anno 2012;
  • 30/11/2012: II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi che siano stati posti in riscossione alle stesse scadenze.

Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata

Per i liberi professionisti e per i committenti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, la proroga comporta:

  • per i liberi professionisti, la sospensione del versamento dei contributi dovuti a titolo di secondo acconto 2012, in coincidenza con il versamento fiscale;
  • per i committenti, la sospensione degli ulteriori versamenti mensili con scadenza dal 16 luglio 2012 al 16 novembre 2012, relativi ai compensi erogati da giugno 2012 a ottobre 2012.

Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione deve essere riportato il valore 15, con la descrizione: "Sospensione contributi per emergenza umanitaria sull'isola di Lampedusa. Ordinanza n. 3947 del 16 giugno 2011, DL n. 98/2011, DL n. 95/2012. Validità dal 27 giugno 2011 all’1 dicembre 2012".

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione riguarda ulteriori periodi oltre a quelli già previsti per i quattro trimestri del 2011. Le scadenze indicate sono:

  • 16/09/2012: 1° trimestre 2012;
  • 16/12/2012: 2° trimestre 2012.

Anche in questo caso, la sospensione opera per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

I lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF, già destinatari della sospensione per i quattro trimestri del 2011, beneficiano della sospensione per le seguenti scadenze:

  • 16/07/2012: 1ª rata 2012;
  • 16/09/2012: 2ª rata 2012;
  • 16/11/2012: 3ª rata 2012.

La sospensione si applica anche ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione nelle stesse date.

Recupero dei contributi sospesi

Il documento non fornisce istruzioni operative definitive per il recupero dei contributi sospesi. Si limita a rinviare a successive istruzioni amministrative e contabili per le aziende, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e committenti della Gestione separata, nonché per le aziende agricole, i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.

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