Cassazione Civile, Ordinanza n. 01473/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di liquidazione controllata di una società ritenuta impresa minore. La società debitrice ha reclamo contro la decisione del Tribunale di Firenze, sostenendo: (i) di essere estranea al rapporto obbligatorio azionato dal creditore istante, quindi priva di legittimazione passiva; (ii) che le fatture poste a fondamento della domanda non sarebbero state correttamente riferibili ad essa e che avrebbe dovuto essere ammessa la verificazione; (iii) che i titoli azionati conterrebbero un errore materiale non sanato; (iv) che la liquidazione controllata non sarebbe ammissibile perché la società era inattiva da oltre cinque anni e, comunque, sarebbe decorso il limite annuale richiamato dall’art. 33 CCII, con insussistenza dei presupposti soggettivi. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi, sostanzialmente riproponendo tali censure e ha anche chiesto la rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso, deducendo un malfunzionamento del sistema telematico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente. Ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata il rito e, in particolare, il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII. Poiché la sentenza impugnata risultava notificata il 10 ottobre 2024 e il ricorso era stato notificato solo il 10 aprile 2025, l’impugnazione è stata considerata oltre termine. La Corte ha quindi ritenuto assorbite le ulteriori questioni sull’improcedibilità e sulla rimessione in termini. Ha inoltre disposto la condanna alle spese, il raddoppio del contributo unificato e, ritenuta la mala fede del legale rappresentante per avere conferito procura e proposto un ricorso tardivo e comunque infondato, la condanna in solido della società e del legale rappresentante al pagamento delle spese e dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 13, CCII
termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione
Il termine breve di trenta giorni per ricorrere in cassazione si applica anche al reclamo contro la liquidazione controllata, per effetto del rinvio operato dal codice della crisi.
art. 270, comma 5, CCII
rinvio recettizio alle disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III in quanto compatibili
Il procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato è attratto al procedimento unitario delle imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, comprese le regole sulle impugnazioni, se compatibili.
art. 33 CCII
La ricorrente lo invocava per sostenere il superamento del limite annuale e l’inammissibilità della liquidazione controllata; la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
artt. 214-216 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la ritenuta inammissibilità della verificazione delle fatture; la censura non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
artt. 287-288 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per dedurre un errore materiale nei titoli azionati; la censura è rimasta assorbita.
art. 7 CCII
Richiamato unitamente all’art. 268 CCII dal ricorrente per contestare i presupposti della liquidazione controllata; non esaminato nel merito.
art. 268 CCII
Invocato per sostenere la mancanza dei requisiti soggettivi della liquidazione controllata; non scrutinato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
art. 51, comma 15, CCII
La norma, quale specificazione del principio di cui all’art. 94 c.p.c., è stata applicata anche in cassazione per condannare in solido il legale rappresentante in caso di mala fede nel conferimento della procura.
art. 94 c.p.c.
Richiamato come principio generale a sostegno della responsabilità solidale del rappresentante che agisca con mala fede.
art. 369 c.p.c.
Richiamato in relazione all’eccezione di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso, ma la Corte non vi ha dato seguito perché il ricorso era già inammissibile per tardività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro di legittimità per i motivi di ricorso fondati su pretesa violazione di legge.
art. 11 d.lgs. n. 136/2024
Citato indirettamente come modificativo del CCII; la Corte osserva che le modifiche non alterano la sostanza del principio applicato.
art. 12 d.lgs. n. 136/2024
Richiamato per evidenziare che la riscrittura dell’art. 51, comma 15, CCII non ne modifica la sostanza.
Cass. n. 28483/2025
Precedente utilizzato per affermare la compatibilità delle regole del procedimento unitario e della disciplina delle impugnazioni con la liquidazione controllata, nonché l’applicabilità dell’art. 51, comma 15, CCII anche in cassazione.
Cass. n. 19795/2024
Richiamata per la presunzione di rituale comunicazione alla parte della notificazione telematica della sentenza effettuata dalla cancelleria a un’altra parte.
Cass., Sez. U., n. 4315/2020
Richiamata per escludere che la richiesta di gratuito patrocinio impedisca il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella liquidazione controllata del sovraindebitato si applicano, in quanto compatibili, le regole del procedimento unitario previste per la liquidazione giudiziale, comprese quelle sulle impugnazioni.
- Il termine per proporre ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo in materia di liquidazione controllata è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
- Quando la sentenza risulti notificata telematicamente dalla cancelleria, la rituale comunicazione a una parte consente di presumere la comunicazione anche all’altra, salvo disguidi specificamente allegati e provati.
- L’impugnazione proposta oltre il termine breve è inammissibile, senza che occorra esaminare ulteriori censure di improcedibilità o richieste di rimessione in termini.
- La mala fede del legale rappresentante che conferisce la procura in un giudizio di crisi può comportare la sua condanna solidale alle spese e all’ulteriore importo pari al contributo unificato, anche nel giudizio di legittimità.
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