Cassazione Civile, Ordinanza n. 01496/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private e ente locale)
La controversia
Due comproprietari di un immobile in Maruggio avevano agito contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni da allagamenti periodici che assumevano derivare dall'errata esecuzione di lavori stradali realizzati nel 2014 in un'area classificata ad alta pericolosità idraulica. Il Comune aveva chiamato in causa l'impresa esecutrice e la società che aveva partecipato ai lavori, e quest'ultima aveva chiamato la propria assicuratrice. Il Tribunale ordinario di Taranto, adito in primo grado, aveva declinato la competenza per materia ritenendo che la controversia investisse questioni inerenti al rispetto di prescrizioni idrogeologiche, idrauliche e geologiche, rimettendo la causa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Riassunto il giudizio davanti a quest'ultimo, il TRAP ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, sostenendo che non vi fosse in discussione il governo delle acque pubbliche ma soltanto la realizzazione di opere edili, e che quindi la competenza spettasse al giudice ordinario. La Corte di cassazione ha però dichiarato inammissibile il regolamento: da un lato perché il conflitto d'ufficio era stato proposto tardivamente, non essendo stato sollevato entro la prima udienza utile e non essendo stata formulata un'espressa riserva del potere; dall'altro perché, in ogni caso, il giudice ad quem può sollevare regolamento d'ufficio solo quando sussista un conflitto negativo su competenza per materia o per territorio inderogabile, mentre nella specie la controversia non presentava elementi che imponessero la cognizione di un giudice specializzato sulle acque e, al più, la questione restava regolata dai criteri ordinari di valore e territorio. La Corte ha inoltre rilevato che il TRAP, nel negare la propria competenza per materia, non aveva indicato un diverso giudice competente per materia o territorio inderogabile, sicché mancava la pars construens necessaria all'ammissibilità dell'istanza ex art. 45 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto consumato il potere del giudice di sollevarlo per effetto del decorso del termine e dell'assenza di una riserva espressa nella prima udienza; ha inoltre affermato che, nella specie, non ricorrevano i presupposti per un conflitto d'ufficio sulla competenza per materia, perché la controversia non investiva il regime delle acque pubbliche in senso proprio e la questione restava assoggettata ai criteri ordinari di competenza. Ha quindi disposto la prosecuzione del processo davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con riassunzione entro tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza, senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo nei limiti e nei presupposti previsti dalla norma; il giudice ad quem può promuoverlo solo in presenza di un vero conflitto negativo su competenza per materia o per territorio inderogabile, e deve farlo tempestivamente.
art. 38 c.p.c.
Il regolamento d'ufficio deve essere sollevato entro la prima udienza utile; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità, anche se la successiva udienza sia celebrata dopo un rinvio.
art. 28 c.p.c.
Rileva come parametro per individuare i casi di competenza territoriale inderogabile idonei a fondare il conflitto d'ufficio.
art. 47, quinto comma, c.p.c.
È il termine richiamato per il deposito della difesa delle parti nel procedimento di regolamento di competenza.
art. 127-ter c.p.c.
Viene richiamato per la celebrazione delle udienze mediante trattazione scritta o deposito di note telematiche.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma che disciplina la trattazione camerale del procedimento in Cassazione nel caso esaminato.
art. 1 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
La nozione di acque pubbliche richiede acque sorgenti, fluenti o lacuali idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse; le acque meteoriche o di fogna ristagnanti in area urbana non vi rientrano.
l. n. 36 del 1994
È richiamata come intervento normativo successivo che non muta il principio secondo cui le acque meteoriche diventano rilevanti come risorsa pubblica solo dopo depurazione e trattamento.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio deve essere sollevato tempestivamente: se il giudice, nella prima udienza utile, non riserva espressamente il potere di decidere sulla competenza, il potere si consuma e l'istanza successiva è inammissibile.
- Il giudice che solleva d'ufficio il conflitto deve indicare non solo che la competenza per materia del giudice a quo è insussistente, ma anche quale sia il giudice effettivamente competente per materia o per territorio inderogabile; in mancanza della "pars construens" l'istanza è inammissibile.
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione meri criteri ordinari di valore o di territorio derogabile: esso presuppone un conflitto negativo limitato ai casi di competenza per materia o per territorio inderogabile.
- La competenza del Tribunale delle acque pubbliche è circoscritta alle controversie che incidono sul regime delle acque pubbliche come risorsa naturale e sugli interessi pubblici connessi alla loro utilizzazione; non vi rientrano le controversie che abbiano soltanto ad oggetto allagamenti o acque meteoriche in area urbana non destinate a pubblici usi.
- Se la controversia non ricade nella competenza specializzata sulle acque, essa resta regolata dai criteri ordinari di valore e territorio, con conseguente preclusione di un regolamento d'ufficio che miri solo a correggere l'erronea individuazione del giudice ordinario.
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