L.R. Liguria 25/2006
Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Liguria, l’autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, contabile e di bilancio del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa, i suoi organi interni, il ruolo del personale, i controlli contabili, la programmazione, l’informazione istituzionale e le forme di collaborazione. Molte norme contengono limiti e regole transitorie legate agli esercizi 2011-2026 e alle diverse legislature.
Autonomia organizzativa, finanziaria e contabile del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria
Autonomia del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria
La legge disciplina l’autonomia del Consiglio regionale quale Assemblea Legislativa della Liguria, definendone funzioni, organizzazione, bilancio, personale e rapporti con la Giunta regionale. L’assetto si applica esclusivamente nel territorio della Regione Liguria e si fonda sui principi dello Statuto regionale e dell’autonomia propria delle assemblee parlamentari.
Natura dell’organo e rappresentanza
L’Assemblea Legislativa rappresenta la comunità regionale, è organo di rappresentanza democratica, di indirizzo politico e di controllo, ed esercita in piena autonomia la funzione legislativa, ispettiva e di controllo, oltre alle altre funzioni previste dallo Statuto e dalle leggi. Il Presidente dell’Assemblea ha la rappresentanza esterna dell’organo e l’Assemblea, tramite il Presidente, ha soggettività e legittimazione processuale nelle controversie relative all’autonomia consiliare.
Autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e patrimoniale
L’Assemblea dispone di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria, patrimoniale, amministrativa, negoziale, contrattuale, contabile e di bilancio. Le modalità di esercizio sono demandate ai regolamenti interni dell’Ufficio di Presidenza, nel rispetto di Statuto, legge e Regolamento interno. I regolamenti interni sono emanati con decreto del Presidente dell’Assemblea.
Ambiti di spesa e fabbisogno dell’Assemblea
La legge individua i principali ambiti di spesa che concorrono al fabbisogno del Consiglio regionale, tra cui trattamento economico dei consiglieri e della Giunta, ex consiglieri, gruppi consiliari, personale, rappresentanza, organismi di garanzia e controllo, spese generali, informatizzazione, comunicazione, iniziative istituzionali e altre finalità affidate dalle leggi. Per le spese di personale, gruppi consiliari e personale addetto al Consiglio, il livello minimo di risorse deve essere garantito da leggi regionali; gli altri stanziamenti possono essere disciplinati da regolamento interno o da altre norme consiliari.
Regole di coordinamento finanziario e servizi comuni
Dal 1° gennaio 2015 l’autonomia contabile è esercitata nel rispetto della disciplina sull’armonizzazione contabile e del d.lgs. 118/2011. Il Consiglio redige il bilancio secondo tali schemi e aggiorna il regolamento di contabilità. Per esigenze di unitarietà il Consiglio utilizza i servizi di Liguria Digitale s.c.p.a. secondo accordi e le spese sono iscritte nel bilancio regionale. Sono previsti accordi formali per l’uso di beni mobili e immobili regionali e, in caso di sedi unificate, per la gestione di sicurezza, impianti e reti. È anche ammessa la gestione comune del servizio automobilistico con la Giunta, con disciplina specifica per autovetture e personale autista, successivamente modificata fino al 2026.
Programmazione, bilancio e rendiconto
Gli strumenti di programmazione sono la relazione programmatica di legislatura, il bilancio triennale, il programma operativo e le variazioni di bilancio. La proposta di bilancio è approvata dall’Ufficio di Presidenza entro il 30 ottobre e poi dall’Assemblea. La quota di fabbisogno è trasmessa alla Giunta per l’iscrizione nel bilancio regionale, costituisce entrata certa per l’Assemblea ed è messa a disposizione anche in forma trimestrale anticipata. Il rendiconto dell’esercizio precedente è approvato entro il 30 giugno e confluisce nel rendiconto consolidato della Regione.
Collegio interno dei Revisori e controlli
È istituito il Collegio interno dei Revisori dei Conti dell’Assemblea, composto da tre membri esterni, con requisiti professionali specifici e incarico tendenzialmente coincidente con la legislatura. Il Collegio vigila su regolarità contabile, finanziaria ed economica, esamina bilanci, rendiconto, variazioni, fondi per il personale e rendiconti dei gruppi consiliari, formula pareri e relazioni e può svolgere verifiche e accesso agli atti. Il compenso annuo è parametrato a quello del collegio dei revisori della Regione, con limiti ai rimborsi di viaggio.
Personale, ruolo autonomo e organizzazione dirigenziale
È istituito il ruolo autonomo del personale dell’Assemblea, distinto da quello della Giunta. La legge disciplina dotazione organica, mobilità, programmazione del fabbisogno, concorsi, rapporti sindacali, valutazione della performance, incarichi dirigenziali, figure di vertice e limiti di spesa. Sono previste regole speciali per la dirigenza, l’Ufficio stampa, il Gabinetto del Presidente e, dal 1° agosto 2026, la Segreteria generale. Numerose disposizioni transitorie hanno valore solo per specifiche legislature o esercizi finanziari.
Informazione e comunicazione istituzionale
L’Assemblea assicura al cittadino un’informazione trasparente ed efficace. L’attività di comunicazione è finalizzata a diffondere conoscenza delle norme e delle attività consiliari e a tutelare il pluralismo informativo, anche tramite tecnologie digitali, sito web e social network. L’Ufficio stampa opera come redazione giornalistica con giornalisti iscritti all’albo e con compiti di informazione, pubblicità istituzionale e supporto multimediale.
Collaborazioni, associazioni e fondazioni
L’Assemblea può chiedere collaborazione alla Sezione regionale della Corte dei conti e può promuovere raccordi con altre assemblee, istituzioni europee e università. L’Ufficio di Presidenza può inoltre costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni e approvarne o modificarne gli statuti.
Disposizioni transitorie, limiti di spesa e abrogazioni
La legge contiene numerose norme transitorie e di contenimento della spesa, soprattutto per il personale, le consulenze, le sponsorizzazioni, le missioni, la formazione, le autovetture e i trattamenti accessori, con riferimenti puntuali agli anni 2009-2026 e alle diverse legislature. Sono inoltre previste abrogazioni e disapplicazioni di norme incompatibili. In considerazione del carattere ormai storico di molte discipline transitorie e dei limiti riferiti a esercizi chiusi, l’atto è oggi solo parzialmente attuale.
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